Sentenze nº T-185/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Novembre 2008

Legato come :

Riassunto


Regime linguistico - Modalità di applicazione in materia di assunzione nella funzione pubblica dell-Unione europea - Ricorso di annullamento fondato sull-art. 230 CE - Ricorso proposto da uno Stato membro diretto, da una parte, contro la decisione della Commissione di pubblicare gli avvisi di posto vacante per i posti di inquadramento superiore in tedesco, francese e inglese e, dall-altra, contro l-avviso di posto vacante della Commissione, pubblicato nelle suddette tre lingue, al fine di assegnare il posto di direttore generale all-OLAF - Ricevibilità - Termini di ricorso - Atti impugnabili - Motivazione - Artt. 12 CE, 230 CE e 290 CE - Regolamento n. 1 - Artt. 1 quinquies e 27 dello Statuto - Principio di non discriminazione-

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Riassunto


Sentenze nº T-185/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Novembre 2008

Nella causa T-185/05,

Repubblica italiana, rappresentata dai sigg. I. Braguglia e M. Fiorilli, avvocati dello Stato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. F. Díez Moreno, abogado del Estado,

e da

Repubblica di Lettonia, rappresentata inizialmente dalla sig.ra E. Balode-Buraka, successivamente dalla sig.ra L. Ostrovska, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Cimaglia e P. Aalto, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, da un lato, della decisione adottata dalla Commissione nel corso della sua 1678 a riunione del 10 novembre 2004, in base alla quale gli avvisi di posto vacante relativi a posti di inquadramento superiore disponibili per candidati esterni sarebbero stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell-Unione europea in tedesco, inglese e francese, e ciò per un periodo che avrebbe avuto termine, in linea di principio, il 1° gennaio 2007 e, dall-altro, dell-avviso di posto vacante COM/2005/335 per il posto di Direttore generale (grado A* 15/A* 16) dell-Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), pubblicato dalla Commissione il 9 febbraio 2005 (GU C 34 A, pag. 3),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras (relatore), presidente, dai sigg. M. Prek e V. Ciuc-, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 3 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1         Gli artt. 12 CE, 230 CE, 236 CE, 290 CE e 314 CE, nella versione applicabile al caso di specie, cos-

recitano:

«Articolo 12

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all-articolo 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni».

«Articolo 230

La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell-atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

«Articolo 236

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

«Articolo 290

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all-unanimità».

«Articolo 314

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese».

2         Gli artt. 1-6 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), nella versione applicabile al caso di specie, stabiliscono quanto segue:

«Articolo 1

Le lingue ufficiali e le ...

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