Sentenza nº 1739 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lombardia, T.A.R. - Lombardia - Brescia, 10 Dicembre 2008
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Riassunto
Sentenza nº 1739 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lombardia, T.A.R. - Lombardia - Brescia, 10 Dicembre 2008
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)ha pronunciato la presenteSENTENZASergio Conti, PresidenteStefano Tenca, Primo ReferendarioFrancesco Gambato Spisani, Referendario, Estensoreper(A - ricorso n°1425/2006 R.G.)l'annullamento previa sospensionedel decreto 18 maggio 2006 n°5155, con il quale il Dirigente della Struttura prevenzione inquinamento atmosferico e impianti della Regione Lombardia ha escluso la necessità di V.I.A. ai sensi degli artt. 1 comma 6 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 per il progetto di ampliamento di un impianto per la produzione e la lavorazione dell'acciaio sito nei Comuni di Cremona e Spinadesco;di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente ovvero comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente, ove occorrer possa, della deliberazione 4 aprile 2006 n°151, con la quale la Giunta provinciale di Cremona ha espresso parere favorevole al progetto in parola;(B ? motivi aggiunti al ricorso n°1425/2006 R.G.)l'annullamento previa sospensionedel decreto 14 dicembre 2007 n°15880, con il quale il Dirigente della Struttura prevenzione inquinamento atmosferico e impianti della Regione Lombardia ha rilasciato autorizzazione integrata ambientale per il progetto di ampliamento di un impianto per la produzione e la lavorazione dell'acciaio sito nei Comuni di Cremona e Spinadesco;di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente ovvero comunque connesso, e in particolare del non conosciuto parere favorevole espresso il 16 novembre 2007 dalla Conferenza di servizi;nonché per la condannadella Regione Lombardia al risarcimento del danno,(C ? ricorso n°802/2007 R.G.)l'annullamento previa sospensionedei titoli edilizi di estremi e data sconosciuti rilasciati dal Comune di Cremona per l'ampliamento di un impianto per la produzione e la lavorazione dell'acciaio, limitatamente alla porzione sita nel Comune stesso;di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente ovvero comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso;nonché per la condannadel Comune di Cremona al risarcimento del danno,(D ? ricorso n°1103/2007 R.G.)l'annullamento previa sospensionedella deliberazione 1 giugno 2007 n°30, con la quale la Giunta comunale di Spinadesco ha approvato in via definitiva il Piano attuativo avente ad oggetto l'ampliamento di un impianto per la produzione e la lavorazione dell'acciaio sito in parte nel Comune stesso;di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, in particolare:della deliberazione 3 aprile 2007 n°15, con la quale la Giunta comunale di Spinadesco ha adottato il Piano attuativo in parola;ove occorrer possa, del verbale 26 febbraio 2007, con il quale la Conferenza di servizi ha espresso in proposito parere favorevole;della nota 23 maggio 2007 n°15069 del Dirigente della Struttura prevenzione inquinamento atmosferico e impianti della Regione Lombardia;del permesso di costruire 19 giugno 2007 n°430 rilasciato alla Acciaieria Arvedi S.p.a. dallo Sportello un...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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