Conclusioni nº C-531/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 16 Dicembre 2008

Legato come :

Riassunto


Inadempimento di uno Stato - Artt. 43 CE e 56 CE - Sanità pubblica - Normativa nazionale che attribuisce ai soli farmacisti la titolarità dell-esercizio di una farmacia - Rifornimento adeguato di farmaci alla popolazione - Distribuzione di prodotti farmaceutici - Farmacie comunali-

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Riassunto


Conclusioni nº C-531/06 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 16 Dicembre 2008

1.         Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo mantenuto in vigore:

-        una legislazione che riserva il diritto di gestire una farmacia al dettaglio privata alle sole persone fisiche laureate in farmacia e a società di gestione composte esclusivamente da soci farmacisti, e

-        disposizioni legislative che sanciscono l-impossibilità, per le imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 56 CE.

2.         Occorre anzitutto ricordare che il primo addebito sollevato dalla Commissione è strettamente collegato alla prima questione pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht des Saarlandes (Germania) nelle cause riunite Apothekerkammer des Saarlandes e a. (C-171/07) e Neumann-Seiwert (C-172/07), pendenti dinanzi alla Corte, per le quali presento del pari le mie conclusioni. Questo primo addebito, in sostanza, mira a stabilire se l-art. 43 CE e/o l-art. 56 CE ostino ad una disposizione nazionale che riserva unicamente ai farmacisti la titolarità dell-esercizio di una farmacia.

3.         Per le stesse ragioni esposte nell-ambito delle conclusioni da me presentate nelle citate cause Apothekerkammer des Saarlandes e a. e Neumann-Seiwert, suggerirò alla Corte di dichiarare infondato il primo addebito sollevato dalla Commissione. A mio parere, infatti, gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una legislazione nazionale che riserva ai soli farmacisti la titolarità dell-esercizio di una farmacia, nei limiti in cui tale legislazione sia giustificata dall-obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento adeguato di farmaci.

4.         Suggerirò alla Corte di dichiarare infondato anche il secondo addebito.

I -    Contesto normativo

A -     Il diritto comunitario

5.         L-art. 43, primo comma, CE, vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, la libertà di stabilimento importa l-accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese.

6.         In forza dell-art. 48, primo comma, CE, i diritti sanciti dall-art. 43 CE si estendono anche alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l-amministrazione centrale o il centro di attività principale all-interno della Comunità.

7.         L-art. 46, n. 1, CE, precisa che l-art. 43 CE non osta alle restrizioni giustificate da motivi di sanità pubblica.

8.         Ai sensi dell-art. 47, n. 3, CE, per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri. Tuttavia, il Consiglio dell-Unione europea e la Commissione hanno riconosciuto che l-efficacia diretta degli artt. 43 CE e 49 CE, sancita rispettivamente nelle sentenze Reyners ( 2 ) e van Binsbergen ( 3 ) a partire dal 1° gennaio 1970, data di cessazione del periodo transitorio, valeva anche per le professioni mediche ( 4 ).

9.         Inoltre, le attività mediche, paramediche e farmaceutiche hanno costituito oggetto di alcune direttive di coordinamento. Per quanto riguarda il settore farmaceutico, si tratta, da un lato, della direttiva d...

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