Sentenze nº T-402/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Marzo 2009

Legato come :

Riassunto


Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL - Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL - Esecuzione da parte dell-UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Diritti della difesa - Art. 8, n. 1, lett. b), art. 61, n. 2, art. 63, n. 6, art. 73, seconda frase, e art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94-

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Riassunto


Sentenze nº T-402/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 25 Marzo 2009

Nella causa T-402/07,

Kaul GmbH, con sede in Elmshorn (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI:

Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell-UAMI 1° agosto 2007 (procedimento R 782/2000-2), relativa ad un-opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras (relatore), presidente, dai sigg. M. Prek e V.M. Ciuc-, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2008,

in seguito all-udienza del 20 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1         Il 3 aprile 1996, la Atlantic Richfield Co. ha presentato una domanda di marchio comunitario all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2         Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo ARCOL.

3         I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 1, 17 e 20 ai sensi dell-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Tra i prodotti della classe 1 oggetto della domanda di registrazione figurano i «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti».

4         La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari il 20 luglio 1998.

5         Il 20 ottobre 1998, la ricorrente, Kaul GmbH, ha presentato opposizione, in forza dell-art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto per quanto concerne i «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti» rientranti nella classe 1. L-opposizione è stata fondata sull-esistenza di un marchio comunitario anteriore, registrato il 24 febbraio 1998, con il n. 49106. Questo marchio anteriore è costituito dal segno denominativo CAPOL e riguarda i prodotti denominati «prodotti chimici per la conservazione degli alimenti, ossia materie prime per la conservazione di prodotti a...

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