Conclusioni nº C-135/07 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 26 Marzo 2009

Legato come :

Riassunto


Impugnazioni - Concorrenza - Intesa nazionale - Mercato austriaco dei prodotti e dei servizi bancari --Club Lombard- - Art. 81 CE - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Imputabilità della responsabilità di un-infrazione - Regolamento n. 17 - Artt. 11 e 15, n. 2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Gravità dell-infrazione - Obbligo da parte della Commissione di dimostrare un impatto concreto dell-infrazione sul mercato - Ripartizione per categorie dei membri dell-intesa - Valutazione della capacità economica degli autori dell-infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Principio della parità di trattamento - Rispetto dei diritti della difesa-

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Riassunto


Conclusioni nº C-135/07 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 26 Marzo 2009

Indice

I - Il contesto normativo

II - Il contesto di fatto

III - Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

IV - Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti

V - I motivi delle impugnazioni

A - I motivi dedotti dalla Erste (procedimento C-125/07 P)

B - I motivi dedotti dalla RZB (procedimento C-133/07 P)

C - I motivi dedotti dalla BA-CA (procedimento C-135/07 P)

D - I motivi dedotti dalla ÖVAG (procedimento C-137/07 P)

VI - La riunione delle impugnazioni e il loro trattamento nell-ambito delle presenti conclusioni

VII - Osservazioni preliminari

A - La portata del controllo esercitato dalla Corte nell-ambito delle presenti impugnazioni

B - Il contesto di diritto e di fatto del controllo delle pratiche e degli accordi anticoncorrenziali 

VIII - I motivi attinenti ad una violazione dell-art. 81, n. 1, CE

A - Il primo motivo, attinente ad una valutazione erronea del requisito del pregiudizio per il commercio fra Stati membri

1. Il primo capo del motivo, attinente ad una valutazione erronea riguardo all-idoneità di un-intesa diffusa su tutto il territorio nazionale a pregiudicare in modo significativo il commercio fra gli Stati membri

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

2. Il secondo capo del motivo, attinente ad un-erronea valutazione del Tribunale a causa di un esame globale degli effetti transfrontalieri dell-intesa

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

i) La prima censura, relativa ad un-applicazione e ad una valutazione erronee della giurisprudenza comunitaria

- Sulla citata sentenza VGB e a./Commissione

- Sulla sentenza Bagnasco e a.

ii) Il carattere erroneo, insufficiente e contraddittorio dell-analisi del Tribunale relativa alla definizione del mercato rilevante

- Il modo in cui il Tribunale valuta le censure attinenti ad una definizione inesatta del mercato rilevante

- Il carattere insufficiente e contraddittorio della motivazione

- Il richiamo erroneo alla sentenza SPO e a./Commissione

3. Il terzo capo del motivo, attinente alla mancanza di dimostrazione di un pregiudizio sensibile dell-intesa sugli scambi tra gli Stati membri

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

4. Il quarto capo del motivo, attinente alla mancanza di analisi degli effetti concreti dell-intesa sul mercato

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

B - Il secondo motivo, attinente ad un-errata imputazione della responsabilità dell-infrazione

1. Argomenti delle parti

2. Valutazione

IX - I motivi attinenti ad una violazione dell-art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in quanto la valutazione della gravità dell-infrazione e dell-importo di base dell-ammenda sarebbe viziata da errori di diritto e di motivazione e violerebbe i diritti della difesa

A - Il primo motivo, attinente ad errori di diritto riguardo alla valutazione della gravità dell-infrazione

1. Il primo capo del motivo, attinente ad una valutazione non conforme agli orientamenti

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

2. Il secondo capo del motivo, riguardante una valutazione erronea della «natura stessa» dell-infrazione

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

3. Il terzo capo del motivo, attinente ad una valutazione erronea in merito all-«impatto concreto dell-infrazione sul mercato»

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

i) L-approccio del giudice comunitario

ii) Il mio punto di vista

4. Il quarto capo del motivo, attinente ad una valutazione erronea riguardo alla «portata del mercato geografico rilevante»

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

5. Il quinto capo del motivo, attinente ad una valutazione erronea da parte del Tribunale riguardo all-influenza del carattere selettivo dei procedimenti intentati e ad una violazione dell-obbligo di motivazione

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

6. Il sesto capo del motivo, attinente alla mancanza di una valutazione globale della gravità dell-infrazione

a) Argomenti delle parti

b) Valutazione

7. Il settimo capo del motivo, attinente ad una valutazione erronea riguardo alla ripartizione delle ricorrenti per categorie

a) Le censure sollevate dalle ricorrenti

i) La prima censura, relativa all-illegittimità dell-attribuzione agli istituti centrali delle quote di mercato delle banche dei settori decentrati

- Il principio dell-attribuzione e i criteri di valutazione utilizzati a tale scopo

- La violazione dell-art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, del principio di proporzionalità della sanzione, del principio di responsabilità personale per le violazioni al diritto della concorrenza e del principio di uguaglianza

ii) La seconda censura, relativa ad una violazione dei diritti della difesa

iii) La terza censura, relativa ad una valutazione erronea del ruolo e delle funzioni degli istituti centrali all-interno dei gruppi bancari

iv) La quarta censura, relativa alla determinazione scorretta delle quote di mercato della Erste e del gruppo ...

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