Conclusioni nº C-438/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 26 Marzo 2009
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Riassunto
Immissioni nocive -Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Trattamento più spinto - Eliminazione dell-azoto-
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Riassunto
Conclusioni nº C-438/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 26 Marzo 2009
I - Introduzione
1. Il Mar Baltico è quasi completamente circondato da Stati membri delle Comunità europee. La sua situazione mostra pertanto con particolare chiarezza se il diritto ambientale europeo è in misura di evitare la distruzione dell-ambiente marino e di porre rimedio ai danni ad esso arrecati. 2. I presenti procedimenti per inadempimento hanno ad oggetto un problema particolarmente grave del Mar Baltico, vale a dire l-eutrofizzazione, ossia l-eccesso di nutrienti. L-acqua del Mar Baltico contiene troppo azoto e fosforo, dato che tali nutrienti sono immessi a dismisura nel Mar Baltico dai territori che lo circondano. Ciò causa in particolare l-eccessiva proliferazione di piante acquatiche. Quando tali piante muoiono sottraggono ossigeno all-acqua. Inoltre possono moltiplicarsi cianobatteri (alghe blu) che producono sostanze tossiche. 3. La presente controversia tratta dell-azoto immesso da scarichi urbani nel Mar Baltico. Il trattamento di questi ultimi è disciplinato dalla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, sul trattamento delle acque reflue urbane ( 2 ) nella versione della direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE ( 3 ) (in prosieguo: «la direttiva sulle acque reflue»). 4. Sul fondamento di questa direttiva la Commissione esige dalla Finlandia e dalla Svezia che tutti i loro impianti di depurazione che superano determinate dimensioni riducano il contenuto di azoto nelle acque reflue depurate. 5. Gli Stati membri interessati eccepiscono alla Commissione, sostanzialmente, che, a causa della situazione nelle aree interessate del Mar Baltico, e in particolare del Golfo di Botnia, una riduzione dell-azoto non è sempre necessaria per impedire l-eutrofizzazione. II - Contesto normativo A - La direttiva sulle acque reflue 6. Per la Svezia e la Finlandia la direttiva sulle acque reflue è applicabile senza restrizioni a decorrere dall-adesione in data 1° gennaio 1995. 7. Punto di partenza della normativa rilevante è l-art. 5, nn. 1, 2, 3 e 5 della direttiva sulle acque reflue in merito all-individuazione delle aree sensibili e il relativo trattamento da effettuare sulle acque reflue: «1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell-allegato II. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all-articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutt...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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