Conclusioni nº C-385/07 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 31 Marzo 2009
Legato come :
Legato come :
Riassunto
Posizione dominante - Abuso - Sistema di raccolta e di valorizzazione di imballaggi di vendita in Germania con il logo Der Grüne Punkt - Richiesta di un corrispettivo - Principio della durata ragionevole del procedimento-
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Riassunto
Conclusioni nº C-385/07 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 31 Marzo 2009
1. La presente causa ha per oggetto il ricorso proposto da Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (in prosieguo: la «DSD») contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 maggio 2007, Duales System Deutschland/Commissione ( 2 ). Tale controversia verteva su un abuso di posizione dominante nel settore della valorizzazione dei rifiuti di imballaggi.
2. In forza di un decreto tedesco, i produttori e i distributori di imballaggi hanno l-obbligo di raccogliere e valorizzare gli imballaggi che immettono sul mercato tedesco ( 3 ). La ricorrente è un-impresa che propone a tali produttori e distributori di imballaggi di vendita di raccogliere, separare e valorizzare i loro imballaggi. A tal fine, questi ultimi devono apporre sui loro imballaggi il logo Der Grüne Punkt. In contropartita, i produttori e i distributori devono pagare alla DSD un corrispettivo destinato a coprire le spese relative alla raccolta, alla cernita e alla valorizzazione degli imballaggi raccolti dalla DSD, oltre alle spese amministrative che li concernono. 3. Il sistema messo in atto dalla DSD è all-origine della decisione della Commissione 20 aprile 2001, 2001/463/CE, in un procedimento ex articolo 82 del Trattato CE ( 4 ). 4. La questione sulla quale verte il ricorso è se la ricorrente possa far valere il logo Der Grüne Punkt per giustificare il fatto che i produttori e i distributori devono pagare un corrispettivo per la totalità degli imballaggi contrassegnati dal logo, anche quando una parte di tali imballaggi venga raccolta non dal sistema della ricorrente, ma da un sistema concorrente. 5. Inoltre, con l-impugnazione in esame, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze dell-inosservanza, da parte del Tribunale, dell-obbligo di statuire entro un termine ragionevole. La ricorrente sostiene infatti che il presente procedimento, che è durato cinque anni e nove mesi, viola il principio in questione. 6. Nelle presenti conclusioni esporrò, anzitutto, i motivi per i quali ritengo che l-impugnazione debba essere respinta. 7. Rileverò poi che, nell-ambito della presente controversia, in cui la durata eccessiva del termine non ha avuto conseguenze sulla natura della decisione resa nel merito dal Tribunale, mi sembra che la sanzione adeguata per l-inosservanza del diritto di ogni persona a che la sua causa sia decisa entro un termine ragionevole vada individuata non nell-annullamento della decisione controversa, bens- nel riconoscimento a vantaggio della ricorrente del diritto di avviare un-azione risarcitoria sul fondamento dell-art. 288, secondo comma, CE. I - Ambito normativo A - Diritto comunitario 8. L-art. 82 CE cos- recita: «È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell-imporre direttamente od indirettamente prezzi d-acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, (-)». 9. In caso di violazione dell-art. 82, primo e secondo comma, lett. a), CE, la Commissione delle Comunità europee può, in virtù dell-art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 ( 5 ), «obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all-infrazione constatata». B - La normativa tedesca: il decreto relativo alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio 10. Il 12 giugno 1991 è stato adottato il decreto sulla prevenzione della produzione dei rifiuti derivanti da imballaggi (Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen) ( 6 ), la cui versione modificata - applicabile nella presente causa - è entrata in vigore il 28 agosto 1998 (in prosieguo: il «decreto sugli imballaggi»). Tale decreto ha lo scopo di evitare e limitare le conseguenze sull-ambiente dei rifiuti da imballaggi e, a tal fine, esso obbliga i produttori e i distributori a riprendere e a valorizzare gli imballaggi di vendita usati. 11. Ai termini dell-art. 3, n. 1, del detto decreto, gli imballaggi per la vendita servono ad imballare, presso i punti vendita, un articolo destinato al consumatore finale. Si tratta anche di imballaggi nonché dei piatti e delle posate monouso usati dai negozi, nel settore della ristorazione e da altre imprese di servizi per permettere o facilitare la consegna dei prodotti al consumatore finale, 12. Il produttore è definito all-art. 3, n. 7, del decreto sugli imballaggi come chiunque produca imballaggi, materiali da imballaggio o prodotti che consentono di fabbricare direttamente imballaggi, nonché chiunque introduca imballaggi nel territorio tedesco. Ai sensi dell-...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Unione Europea
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
decreti decisorio nº 5572 de consiglio di stato august 11 2010 | sentenza nº 458 de consiglio di stato february 02 2010 | sentencia nº 6742 de consiglio di stato december 19 2007 | Sentencia nº 2245 de Consiglio di Stato April 29 2008 | sentencia nº 1029/2009 de ap barcelona sección 20ª july 17 2009 | 81619 - Jol Music Jaime Vilallonga Sociedad Limitada. | tossa aprova avui modificar el poum | 126333 Achalay Sociedad Limitada.