Sentenza nº 3692 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 06 Aprile 2009

Legato come :

Riassunto


Sentenza nº 3692 da Tribunali Amministrativi Regionali, Lazio, T.A.R. - Lazio - Roma, 06 Aprile 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Reg. Sent.

Anno 2009 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 10656 Reg. Ric. Anno 2008 Sezione I

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso n. 10656 del 2008, proposto da INTESA SANPAOLO S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Manzi, Rossella Forgiane, Guido Greco, Manuela Moscardini e Valerio Tavormina, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata, in Roma, via Gonfalonieri n. 5

contro

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

per l'annullamento

- della delibera in data 7 agosto 2008, con la quale AGCM ha addebitato ad INTESA SANPAOLO una pratica commerciale scorretta, vietandone l'ulteriore diffusione ed irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di ¤ 480.000,00;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento in data 24 aprile 2008 e l'ulteriore richiesta di informazioni in data 12 giugno 2008.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

Fatto

Con comunicazione del 24 aprile 2008 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato informava l'odierna ricorrente dell'avvio di un procedimento volto a verificare la sussistenza di una fattispecie di pratica commerciale scorretta consistente nell'impedire o rendere onerosa per i consumatori, già titolari di mutuo ipotecario, l'effettuazione dell'operazione della c.d. "portabilità".

Si avviava, conseguentemente, una fase istruttoria nel corso della quale venivano da parte della Società ricorrente forniti alla procedente AGCM elementi conoscitivi e di giudizio asseverati da elementi documentali.

Con conclusiva delibera del 7 agosto 2008, AGCM disponeva, in ragione dell'accertata infrazione alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette, l'irrogazione della sanzione indicata in premesse.

Avverso tale provvedimento vengono ora dedotti i seguenti argomenti di censura:

1) Incompetenza, violazione (per mancata applicazione) dell'art. 19. comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in relazione agli artt. 116, 128, 144 e 145 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Violazione (per errata applicazione) degli artt. 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 206/2005.

Assume in primo luogo parte ricorrente che, rientrando la fattispecie della "portabilità del mutuo" nel novero delle operazioni erogate dagli istituti creditizi, la competenza allo svolgimento di accertamenti ed all'eventuale irrogazione di sanzioni spetti esclusivamente alla Banca d'Italia (quale Autorità di vigilanza nello specifico settore), secondo le pertinenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 385/1993.

2) Violazione del principio del contraddittorio e della necessaria corrispondenza fra quanto contestato e quanto sanzionato (artt. 14-18 della legge 689/1981), nonché dell'art. 6 del Regolamento dell'AGCM 15 novembre 2007 n. 17539.

Nell'osservare come l'avvio del procedimento conclusosi con l'irrogazione della contestata sanzione sia intervenuto a seguito della richiesta di intervento dell'associazione ALTROCONSUMO, rileva parte ricorrente che il contenuto della relativa segnalazione (concernente una pratica commerciale qualificata scorretta in quanto impeditivi della surrogazione gratuita del mutuo e temporalmente delimitata) abbia subito una modificazione ampliativa nell'ambito della richiesta di nuove informazioni del 12 giugno 2008 (la quale fa riferimento ai contratti di sostituzione di mutuo): per l'effetto denunciandosi, in ragione della rilevata discrasia fra avvio dell'iter procedimentale e conclusione delle attività di indagine svolta dall'Autorità, una violazione del principio di corrispondenza fra oggetto della contestazione e condanna.

3) Quanto al primo periodo sanzionato (tra l'ottobre 2007 ed il 18 ...

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