Sentenza nº 2204 da Consiglio di Stato, 09 Aprile 2009
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Riassunto
Sentenza nº 2204 da Consiglio di Stato, 09 Aprile 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANON.2204/09Reg.Dec.N. 9971 Reg.Ric.ANNO 2008Disp.vo n. 100/2009Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguenteDECISIONEsul ricorso n. 9971/2008, proposto da ACTV (azienda consorzio trasporti Venezia) s.p.a., con sede in Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Tesauro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Largo Messico, n. 7;contro- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;e nei confronti diSita s.p.a., Vitertur s.r.l., Terravision Transport s.c.a.r.l., Terravision s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti;e con l'intervento diAtac s.p.a. - agenzia per la mobilità, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Piero Lorusso, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Largo Messico, n. 7;per la riformadella sentenza del Tar Lazio - Roma, sez. I, 26 giugno 2008 n. 6215, non notificata. Visto il ricorso in appello; visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata; visto l'atto di costituzione in giudizio di ATAC s.p.a.; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; visti gli atti tutti di causa; relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2009 il consigliere Rosanna De Nictolis; uditi l'avv. Tesauro, l'avv. dello Stato Stigliano, l'avv. Tedeschini e l'avv. Lorusso; ritenuto e considerato quanto segue:FATTO E DIRITTO 1. Ricostruzione dei fatti. Giova premettere una breve ricostruzione in fatto. La presente controversia trae origine dall'istruttoria avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora innanzi AGCM) in data 9 novembre 2005 nei confronti delle società SITA s.p.a., A.P.M. Esercizi s.p.a. e Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi A.R.P.A. s.p.a., volta ad accertare l'eventuale realizzazione di intese lesive della concorrenza per ottenere l'aggiudicazione dei c.d. "servizi aggiuntivi" nel Comune di Roma, messi a gara da Atac s.p.a. nell'agosto 2005, nonché l'esistenza di una rete di accordi paralleli dal contenuto analogo, strumentale all'alterazione del meccanismo concorrenziale in altre realtà territoriali, al fine di preservare gli assetti industriali e di mercato esistenti. In ragione delle informazioni acquisite in occasione degli accertamenti ispettivi effettuati e dell'attività istruttoria svolta, l'Autorità estendeva il procedimento nei confronti delle società ACTV - Azienda Consorzio Trasporti Venezia s.p.a., odierna appellante; G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., Societé Européenne Pour Le Developpement Des Transports Publics - TRANSDEV S.A., TAG s.r.l. e SINLOC - Sistema Iniziative Locali s.p.a. L'Autorità ipotizzava che tra tali società fosse intercorso un "accordo - quadro", volto a concertare la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto locale, privilegiando il criterio della preminenza del ruolo svolto da ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza. In data 6 dicembre 2006 l'Autorità disponeva un'ulteriore estensione oggettiva e soggettiva del procedimento nei confronti di ATC s.p.a. con sede a La Spezia, ATP s.p.a., ATC s.p.a. con sede a Bologna, di ATCM s.p.a., Trambus s.p.a., ATAF s.p.a., Tempi s.p.a., TEP s.p.a, APAM Esercizio s.p.a. e Consorzio Trasporti Italiani - CO.TR.I. In particolare, in base agli elementi acquisiti con gli accertamenti ispettivi, veniva ipotizzato che i patti parasociali sottoscritti nel novembre 2002, congiuntamente alla costituzione della società Retitalia S.c. a r.l., dalle società GTT s.p.a., ACTV Azienda Consorzio Trasporti Venezia s.p.a., odierna appellante, Societé Européenne Pour Le Developpement Des Transports Publics - TRANSDEV S.A., APM s.p.a. e ATCM s.p.a., fossero volti a concertare la partecipazione individuale o congiunta dei sottoscrittori alle gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto locale bandite sul territorio nazionale, sulla base del criterio della preminenza del ruolo svolto da ciascun partner nel proprio ambito territoriale di appartenenza. Nei confronti di ATC con sede a Bologna e di Trambus, e ATAF, veniva accertata l'esistenza di un accordo denominato "Protocollo di politica commerciale", secondo l'Autorità volto a c...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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