Sentenze nº T-151/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Maggio 2009

Legato come :

Riassunto


Concorrenza - Concentrazioni - Mercati dell-acquisto di suini e di scrofe vivi destinati alla macellazione - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune - Definizione del mercato geografico rilevante - Obbligo di diligenza - Obbligo di motivazione-

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Riassunto


Sentenze nº T-151/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Maggio 2009

Nella causa T-151/05,

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), con sede in Lunteren (Paesi Bassi),

Marius Schep, residente in Lopik (Paesi Bassi),

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), con sede a L-Aia (Paesi Bassi),

rappresentati inizialmente dagli avv.ti J. Kneppelhout e M. van der Kaden, successivamente dall-avv. Kneppelhout,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Whelan e S. Noë, successivamente dai sigg. A. Bouquet e Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Sovion NV, con sede in Best (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti J. de Pree e W. Geursen,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004 che dichiara un-operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell-accordo SEE (caso COMP/M.3605),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 22 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1         Il regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), prevede un sistema di controllo ad opera della Commissione delle operazioni di concentrazione che hanno una dimensione comunitaria, come quelle definite agli artt. 1 e 3 di detto regolamento. Tali operazioni devono essere notificate alla Commissione prima della loro realizzazione (art. 4 del regolamento n. 139/2004). La Commissione esamina la loro compatibilità con il mercato comune (art. 2 del regolamento n. 139/2004).

2         L-art. 2 del regolamento n. 139/2004 dispone quanto segue:

«1. Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

(-)

2. Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune.

(-)».

3         Il procedimento di controllo delle concentrazioni si svolge in due fasi. La prima fase, in cui si effettua un esame preliminare del progetto di concentrazione, si conclude con una decisione ai sensi dell-art. 6 del regolamento n. 139/2004.

4         Conformemente all-art. 6, n. 1, del regolamento n. 139/2004:

«1. La Commissione procede all-esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

a)      se essa conclude che la concentrazione notificata non rientra nel  presente regolamento, lo constata mediante decisione;

b)      se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando  nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto  riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non  opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune;

(-)

c)      (-) se la Commissione constata che la concentrazione notificata  rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto  riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di  avviare il procedimento.

(-)

3. La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a) o b):

a)      quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia  responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con  frode;

(-)».

5         Solamente quando l-esame preliminare effettuato nell-ambito della prima fase mostra seri dubbi circa la compatibilità della concentrazione con il mercato comune la Commissione avvia un esame approfondito (seconda fase) a norma dell-art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 139/2004.

6         I poteri di decisione della Commissione nell-ambito del procedimento d-esame approfondito sono definiti all-art. 8 del regolamento n. 139/2004, che cos-

recita:

«1. Se la Commissione accerta che una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all-articolo 2, paragrafo 2, (-), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

(-)

2. Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all-articolo 2, paragrafo 2, (-), essa, med...

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