Conclusioni nº C-192/08 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Maggio 2009

Legato come :

Riassunto


Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Obbligo di negoziare in buona fede l-interconnessione - Nozione di operatore di reti pubbliche di comunicazione - Impresa che non detiene un significativo potere di mercato - Interpretazione degli artt. 4, n. 1, 5 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE - Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione-

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Riassunto


Conclusioni nº C-192/08 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 14 Maggio 2009

I -    Introduzione

1.         Il Korkein hallinto-oikeus (Corte Suprema amministrativa) della Finlandia invita la Corte di giustizia a pronunciarsi sull-interpretazione degli artt. 4, n. 1, 5 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all-accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all-interconnessione delle medesime (in prosieguo: la «direttiva accesso» o la «direttiva 2002/19») ( 2 ).

2.         In sostanza, il giudice del rinvio si interroga sulla portata dell-obbligo di interconnessione contenuto nell-art. 4, n. 1, della direttiva n. 2002/19, volendo sapere se esso giustifichi le generose disposizioni della legislazione finlandese, che lo estendono a tutte le imprese di comunicazione, senza operare distinzioni tra le imprese che gestiscono reti pubbliche e quelle che forniscono servizi, e a prescindere dalla circostanza che tali imprese detengano un significativo potere di mercato.

3.         Dopo la liberalizzazione del settore delle comunicazioni, la Corte di giustizia ha consentito alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre ex ante determinati obblighi agli operatori in posizione dominante ( 3 ), autorizzandole, in forza delle disposizioni transitorie offerte dalla direttiva accesso e dalla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (in prosieguo: la «direttiva quadro» o la «direttiva 2002/21») ( 4 ), a disporre l-interconnessione delle reti senza una previa analisi di mercato ( 5 ). Inoltre, la Corte ha respinto gli interventi automatici del potere legislativo che hanno l-effetto di strangolare il necessario margine discrezionale di tali autorità ( 6 ).

4.         Tuttavia, il dialogo avviato nel presente procedimento comporta che la questione della rivalità tra operatori storici e nuovi ceda a fronte della discussione sui limiti che si impongono all-amministrazione quando è stato raggiunto un grado elevato di liberalizzazione, e pertanto gli interventi dei pubblici poteri nel mercato devono essere passati al setaccio, per non alterare il meccanismo della domanda e dell-offerta.

5.         Di fatto, nessuna delle parti principali della controversia dinanzi al giudice nazionale ha ottenuto la qualifica di «operatore che dispone di un potere significativo di mercato», ciò che, in una certa misura, dimostra il successo della crociata comunitaria contro i monopoli, essendo possibile che, per ottenere l-ausilio tecnico, un-impresa di comunicazioni voglia espandere la propria attività attraverso un-altra impresa cui non è stato riconosciuto il dominio su un segmento del mercato ( 7 ).

6.         Se la Corte di giustizia riconoscesse che l-obbligo di negoziare i detti accordi i...

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