Sentenze nº T-297/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 11 Giugno 2009

Legato come :

Riassunto


Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 87, n. 3, lett. c), CE-

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Riassunto


Sentenze nº T-297/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 11 Giugno 2009

Nella causa T-297/02,

ACEA SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti A. Giardina, L. Radicati di Brozolo e V. Puca,

ricorrente,

sostenuta da

ACSM Como SpA, con sede in Como, rappresentata dagli avv.ti L. Radicati di Brozolo e M. Merola,

e

AEM - Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA, con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti M. Merola e L. Radicati di Brozolo,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all-aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall-Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione ampliata),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. D. -váby, S. Papasavvas, N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 16 aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1         La ACEA Spa, ricorrente, è una società per azioni, il cui capitale sociale è detenuto per il 51% dal Comune di Roma. Essa è stata costituita nel 1997 in seguito alla trasformazione dell-omonima azienda comunale. Come quest-ultima, la ricorrente opera nel settore dell-energia elettrica, come fornitore di servizi di illuminazione pubblica e nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia, nonché nel settore dei servizi idrici, ove si occupa della captazione, adduzione e distribuzione dell-acqua potabile e della raccolta e depurazione delle acque reflue.

 Contesto normativo nazionale

2         La legge italiana 8 giugno 1990, n. 142, [sull-]ordinamento delle autonomie locali (GURI n. 135 del 12 giugno 1990; in prosieguo: la «legge n. 142/90»), ha introdotto in Italia una riforma degli strumenti giuridici organizzativi offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici, in particolare nei settori della distribuzione dell-acqua, del gas, dell-elettricità e dei trasporti. L-art. 22 della detta legge, nella versione modificata, ha previsto la facoltà, per i comuni, di costituire società utilizzando differenti forme giuridiche per fornire servizi pubblici. In tale contesto è prevista la costituzione di società commerciali o di società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica (in prosieguo: le «società ex lege n. 142/90»). La ricorrente è una società ex lege n. 142/90.

3         In tale cornice, in forza dell-art. 9 bis della legge 9 agosto 1986, n. 488, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (GURI n. 190 del 18 agosto 1986), sono stati concessi prestiti a tassi agevolati presso la Cassa Depositi e Prestiti (in prosieguo: la «CDDPP»), tra il 1994 e il 1998, a talune società ex lege n. 142/90 che prestavano servizi pubblici (in prosieguo: i «prestiti della CDDPP»).

4         Inoltre, in forza del combinato disposto dell-art. 3, nn. 69 e 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), e del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull-alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l-esclusione dall-ILOR dei redditi di impresa fino all-ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l-istituzione per il 1993 di un-imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (GURI n. 203 del 30 ago...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società