Conclusioni nº C-247/08 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 25 Giugno 2009

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Riassunto


Libertà di stabilimento - Ambito di applicazione della direttiva 90/435/CEE - Nozione di -società di uno Stato membro- - -Société par actions simplifiée- di diritto francese-

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Riassunto


Conclusioni nº C-247/08 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 25 Giugno 2009

1.         Le questioni pregiudiziali poste dal Finanzgericht Köln (Germania) richiamano nuovamente l-attenzione della Corte sulla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi ( 2 ).

2.         Questa volta si tratta della questione dell-interpretazione dell-art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, in combinato disposto con l-allegato alla detta direttiva nonché, in base alla soluzione data a questa prima questione, dell-eventuale non conformità di questa direttiva al diritto comunitario primario.

I -    Contesto normativo

A -     Normativa comunitaria

Direttiva 90/435

3.         Ai sensi dell-art. 2 della direttiva 90/435, ai fini della sua applicazione, una «società di uno Stato membro» è intesa come qualsiasi società che soddisfi tre condizioni cumulative. In primo luogo, la società deve avere una delle forme enumerate nell-allegato della direttiva 90/435. In secondo luogo, una società deve essere considerata dalla legislazione fiscale di uno Stato membro come avente il domicilio fiscale in tale Stato e, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non deve essere considerata come avente tale domicilio fuori della Comunità europea. In terzo luogo, la società deve essere assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata, a una delle imposte elencate all-art...

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