Conclusioni nº C-513/06 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 30 Giugno 2009
Legato come :
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Riassunto
Impugnazione - Concorrenza - Restrizione del commercio parallelo di medicinali - Art. 81, n. 1, CE - Restrizione della concorrenza per oggetto - Normative nazionali in materia di prezzi - Art. 81, n. 3, CE Contributo alla promozione del progresso tecnico - Prova - Difetto di motivazione - Sostituzione della motivazione - Interesse ad agire-
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Riassunto
Conclusioni nº C-513/06 P da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 30 Giugno 2009
Indice I - Contesto normativo II - Antefatti di causa, la decisione impugnata e la sentenza impugnata III - Il procedimento dinanzi alla Corte e le conclusioni delle parti A - Le conclusioni delle parti nei singoli procedimenti 1. Causa C-501/06 P (impugnazione della GSK) 2. Causa C-513/06 P (impugnazione della Commissione) 3. Causa C-515/06 P (impugnazione dell-EAEPC) 4. Causa C-519/06 P (impugnazione dell-Aseprofar) B - Riunione delle cause e fase orale IV - Sulla ricevibilità A - Sulla ricevibilità degli argomenti della Commissione e dell-Aseprofar relativamente all-oggetto anticoncorrenziale esposti nelle loro impugnazioni (cause C-513/06 P e C-519/06 P) B - Sulla ricevibilità degli argomenti della Commissione intitolati «impugnazione incidentale» nella causa C-501/06 P in risposta all-impugnazione della GSK 1. L-argomento della Commissione relativo all-oggetto anticoncorrenziale a) Sulla irricevibilità nel contesto di un-impugnazione incidentale b) Sulla ricevibilità nel contesto di una richiesta di rigetto dell-impugnazione c) Sulla idoneità dei motivi ad essere presi in considerazione d) Sull-equivalenza di contenuto degli argomenti della Commissione nelle cause C-513/06 P e C-501/06 P 2. Sugli argomenti della Commissione relativamente all-effetto anticoncorrenziale 3. Sulla ricevibilità del ricorso incidentale della Commissione, con cui si impugna il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata C - Conclusione V - Sull-impugnazione della GSK nella causa C-501/06 P A - Sugli errori di diritto commessi dal Tribunale nella parte della sua motivazione relativa all-oggetto anticoncorrenziale delle condizioni generali 1. La parte della motivazione della sentenza impugnata relativa all-oggetto anticoncorrenziale delle condizioni generali 2. Sulla nozione di restrizione della concorrenza per oggetto 3. Sugli errori di diritto a) Sull-erronea interpretazione della nozione di restrizione della concorrenza per oggetto i) Sull-affermazione che, nel caso di un oggetto relativo alla limitazione del commercio parallelo, è possibile, in linea di principio, presupporre solo un oggetto anticoncorrenziale ii) Sulla presunzione di un effetto anticoncorrenziale iii) Sulla considerazione di un pregiudizio per i consumatori finali iv) Sulla limitata considerazione dei vantaggi del commercio parallelo per i consumatori finali v) Conclusione b) Sulla considerazione del contesto giuridico ed economico i) Sull-affermazione secondo cui gli intermediari manterrebbero per sé il vantaggio che potrebbe implicare il commercio parallelo in termini di prezzi, nel qual caso non raggiungerà i consumatori finali ii) Sulle altre supposizioni e constatazioni 4. Conclusione B - Sulla sostituzione della motivazione 1. Sui fatti accertati dal Tribunale 2. Sulla conferma della motivazione della Commissione, secondo cui le condizioni generali hanno un oggetto anticoncorrenziale a) Approccio per tipi b) Presunzione di una restrizione della concorrenza c) Conclusione parziale 3. Conclusione C - Sulla constatazione del Tribunale secondo cui la Commissione poteva presumere un effetto restrittivo per la concorrenza delle condizioni generali D - Conclusione VI - Sulle impugnazioni della Commissione, dell-Aseprofar e dell-EAEPC A - La parte della motivazione della sentenza impugnata B - L-impugnazione della Commissione nella causa C-513/06 P e l-impugnazione incidentale della Commissione nella causa C-501/06 P 1. Sulla prima condizione di cui all-art. 81, n. 3, CE a) Sullo snaturamento del contesto giuridico ed economico b) Sulla nozione di promozione del progresso tecnico, sulla ripartizione dell-onere della prova e sul grado di intensità della prova i) Sull-utilizzo di un criterio di valutazione tratto dal controllo delle concentrazioni ii) Sulla soglia a partire dalla quale sono ipotizzabili vantaggi in termini di efficienza iii) Sull-importanza della natura strutturale delle differenze di prezzo iv) Sulle fluttuazioni dei cambi v) Sul rapporto fra le risorse finanziarie supplementari per la GSK e la promozione del progresso tecnico vi) Conclusione c) Sullo snaturamento della decisione impugnata e sulla mancata presa in considerazione di eventi verificatisi in passato nel contesto dell-analisi previsionale i) Sullo snaturamento della decisione impugnata - Sullo snaturamento del contenuto della decisione impugnata - Sulla sostituzione della motivazione - Conclusione ii) Sulla presa in considerazione di avvenimenti del passato iii) Sulla presa in considerazione di dati non disponibili al momento dell-adozione della decisione impugnata iv) Conclusione d) Sull-erronea applicazione del criterio di valutazione i) Sulla creazione di un nuovo motivo di annullamento ii) Sul superamento della propria competenza da parte del Tribunale e) Sull-errore di motivazione dovuto alla lapi...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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