Sentenze nº C-369/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 07 Luglio 2009

Legato come :

Riassunto


Sentenze nº C-369/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 07 Luglio 2009

Nella causa C-369/07,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell-art. 228 CE, proposto il 3 agosto 2007,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra E. Righini nonché dai sigg. I. Hadjiyiannis e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra A. Samoni-Rantou e dal sig. P. Mylonopoulos, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti V. Christianos e P. Anestis, dikigoroi,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dai sigg. A. Tizzano e J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. K. Schiemann e A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra R. -ere-, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza dell-11 novembre 2008,

sentite le conclusioni dell-avvocato generale, presentate all-udienza del 5 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1         Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte:

-        di dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti che comporta l-esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 maggio 2005, causa C-415/03, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3875), che riguarda il mancato adempimento, da parte della Repubblica ellenica, degli obblighi che le incombono in forza dell-art. 3 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull-aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (GU 2003, L 132, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall-art. 228 CE;

-        di ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una penalità pari a EUR 53 611 per ogni giorno di ritardo nell-esecuzione della citata sentenza Commissione/Grecia, relativa alla decisione controversa, dal giorno in cui sarà pronunziata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla summenzionata sentenza Commissione/Grecia;

-        di ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di una somma giornaliera pari a EUR 10 512 per il numero dei giorni in cui si è protratta l-infrazione a partire dal giorno della pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia, e fino alla data in cui sarà emessa la sentenza nella presente causa nella parte in cui riguarda la decisione controversa;

-        in subordine, qualora la Corte constatasse che il recupero ha effettivamente avuto luogo, di ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a EUR 10 512 per il numero dei giorni in cui è si è protratta l-infrazione dal giorno della pronuncia della citata sentenza Commissione/Grecia, alla data del recupero da parte della Repubblica ellenica degli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione controversa e

-        di condannare la Repubblica ellenica alle spese.

I -  Fatti

2         L-11 dicembre 2002, la Commissione ha approvato la decisione controversa, il cui dispositivo era cos-

formulato:

«Articolo 1

L-aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Grecia all-Olympic Air...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società