Sentenze nº T-88/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Settembre 2009

Legato come :

Riassunto


Aiuti di Stato - Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro - Esenzioni fiscali - Decisioni che dichiarano i regimi di aiuti incompatibili con il mercato comune e ordinano il recupero degli aiuti versati - Qualifica di aiuti nuovi o di aiuti esistenti - Aiuti al funzionamento - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio della certezza del diritto - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall-art. 88, n. 2, CE - Non luogo a statuire-

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Riassunto


Sentenze nº T-88/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Settembre 2009

Nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrente nelle cause T-30/01 e T-86/02,

Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (Spagna), rappresentato dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrente nelle cause T-31/01 e T-88/02,

Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (Spagna), rappresentato dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrente nelle cause T-32/01 e T-87/02,

sostenuti dalla

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

e da

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco,

intervenienti nelle cause da T-86/02 a T-88/02,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente, nelle cause da T-30/01 a T-32/01, dal sig. J. Flett, dalla sig.ra S. Pardo e dal sig. J.L. Buendía Sierra e, nelle cause da T-86/02 a T-88/02, dai sigg. Buendía Sierra e F. Castillo de la Torre, e successivamente dai sigg. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta dalla

Comunidad autónoma de La Rioja (Spagna), rappresentata, nelle cause T-86/02 e T-87/02, dall-avv. J.M. Criado Gámez e, nella causa T-88/02, dall-avv. I. Serrano Blanco,

interveniente nelle cause da T-86/02 a T-88/02,

avente ad oggetto, nelle cause da T-30/01 a T-32/01, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 novembre 2000 di avviare il procedimento previsto dall-art. 88, n. 2, CE per quanto riguarda i vantaggi fiscali concessi dalle disposizioni adottate dalla Diputación Foral de Álava, dalla Diputación Foral de Guipúzcoa e dalla Diputación Foral de Vizcaya, sotto la forma di esenzione dall-imposta sulle società per talune imprese di nuova creazione e, nelle cause da T-86/02 a T-88/02, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2001, 2003/28/CE, 2003/86/CE e 2003/192/CE, relative al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (T-86/02), in Vizcaya (T-87/02) e in Guipúzcoa (T-88/02) (rispettivamente GU 2003, L 17, pag. 20; GU 2003, L 40, pag. 11, e GU 2003, L 77, pag. 1), sotto forma di esenzione dall-imposta sulle società,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse (relatore), D. -váby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 15 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

I -  I regolamenti comunitari

1         L-art. 87 CE dispone:

«1.      Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(-)

3.      Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

(-)

c)      gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

(-)».

2         L-art. 88 CE prevede:

«1. La Commissione procede con gli Stati membri all-esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo e dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell-articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(-)

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell-articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale».

3         Il quarto -considerando-...

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