Conclusioni nº C-118/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 10 Settembre 2009

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Riassunto


Accordi bilaterali di investimento - Art. 307 CE-

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Riassunto


Conclusioni nº C-118/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 10 Settembre 2009

1.         Prima di aderire all-Unione europea, la Finlandia aveva concluso accordi bilaterali di investimento con la Federazione russa ( 2 ), con la Bielorussia ( 3 ), con la Cina ( 4 ), con la Malesia ( 5 ), con lo Sri Lanka ( 6 ) e con l-Uzbekistan ( 7 ). Tali accordi garantiscono agli investitori di ciascuna parte la libertà di trasferimento dei pagamenti correlati a un investimento in valute liberamente convertibili ( 8 ).

2.         La Commissione ritiene che tale libera circolazione illimitata dei capitali sia incompatibile con gli art. 57, n. 2, CE, 59 CE e 60, n. 1, CE, che prevedono la possibilità per il Consiglio di limitare, in determinate circostanze, i movimenti di capitali e i pagamenti provenienti da paesi terzi o ad essi diretti. Essa sostiene che la Finlandia avrebbe dovuto rinegoziare tali accordi conformemente all-art. 307 CE per renderli compatibili con il diritto comunitario e mettere in atto meccanismi atti a consentire al Consiglio di decidere in merito ad eventuali future restrizioni.

3.         La Commissione chiede quindi alla Corte di dichiarare che, omettendo di adottare i provvedimenti atti ad eliminare tali incompatibilità, la Finlandia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell-art. 307, secondo comma, CE.

4.         La Commissione ha inoltre avviato analoghi procedimenti di inadempimento contro l-Austria e la Svezia. In tali procedimenti, la sentenza è stata pronunciata il 3 marzo 2009 ( 9 ). Il presente ...

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