Conclusioni nº C-262/08 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 10 Settembre 2009

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Riassunto


IVA - Esenzioni - Operazioni strettamente connesse all-ospedalizzazione e alle cure mediche effettuate da enti debitamente riconosciuti di natura analoga agli istituti ospedalieri o ai centri medici o diagnostici - Prelievo, trasporto, analisi e conservazione di sangue del cordone ombelicale-

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Riassunto


Conclusioni nº C-262/08 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 10 Settembre 2009

1.         Le norme comunitarie in materia di IVA prevedono un-esenzione, inter alia, per l-ospedalizzazione, le cure mediche e le «operazioni ad esse strettamente connesse» assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e «altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti».

2.         Con il presente rinvio pregiudiziale, l-Østre Landsret (Corte d-appello della regione orientale) danese intende accertare se rientrino in tale esenzione la raccolta, il trasporto, l-analisi e la conservazione di sangue del cordone ombelicale ai fini di eventuali futuri impieghi terapeutici, quando tali servizi vengano prestati da una banca privata di cellule staminali ufficialmente autorizzata a trattare le cellule staminali del sangue cordonale.

 Normativa comunitaria pertinente

 Disposizioni in materia di IVA

3.         La causa principale verte su servizi forniti anteriormente al 2007; pertanto, le disposizioni comunitarie in materia di IVA applicabili sono quelle della sesta direttiva ( 2 ).

4.         L-art. 13, parte A, n. 1, di detta direttiva elenca le esenzioni dall-IVA «a favore di alcune attività di interesse pubblico». Tale disposizione prevede, in particolare, quanto segue:

«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(-)

b)      l-ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

c)      le prestazioni mediche effettuate nell-esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati;

d)      la fornitura di organi, di sangue e di latte umani;

(-)» ( 3 ).

5.         Ai sensi dell-art. 13, parte A, n. 2, lett. a), gli Stati membri possono subordinare la concessione, ad enti diversi da quelli di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste, inter alia, all-art. 13, parte A, n. 1, lett. b), all-osservanza di una o più di quattro condizioni - in sostanza, che tali enti non abbiano scopo di lucro e/o siano gestiti a titolo essenzialmente gratuito e/o pratichino prezzi approvati dalle autorità pubbliche o quanto meno inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all-IVA e/o le esenzioni non siano tali da provocare distorsioni di concorrenza nei confronti di tali imprese.

6.         Ai sensi dell- art. 13, parte A, n. 2, lett. b), primo trattino, sono escluse dal beneficio dell-esenzione prevista, tra l-altro, all-art. 13, parte A, n. 1, lett. b), le prestazioni di servizi e le forniture di beni che non siano «indispensabili all-espletamento delle operazioni esentate» ( 4 ).

 La direttiva in materia di tessuti e cellule

7.         Le norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l-approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani sono state fissate dalla direttiva in materia di tessuti e cellule ( 5 ), il cui art. 1 dispone che detta direttiva si...

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