Conclusioni nº C-546/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 30 Settembre 2009
Legato come :
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Riassunto
Inadempimento di uno Stato - Violazione dell-art. 49 CE e dell-allegato XII, capitolo 2, punto 13, dell-Atto di adesione del 2003 - Interpretazione e applicazione da parte delle autorità amministrative nazionali di una convenzione intergovernativa tedesco-polacca relativa all-invio di lavoratori di imprese polacche per l-esecuzione di contratti d-appalto - Esclusione della possibilità per le imprese stabilite in altri Stati membri di concludere contratti di appalto con imprese polacche - Ampliamento delle restrizioni - Clausola di standstill-
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Riassunto
Conclusioni nº C-546/07 da Corte di giustizia delle Comunità Europee, 30 Settembre 2009
I - Introduzione
1. Con il presente ricorso la Commissione chiede che sia dichiarato che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell-art. 49 CE e ha violato la clausola di standstill di cui al capitolo 2, punto 13, dell-allegato XII dell-Atto 16 aprile 2003 con cui la Polonia ha aderito all-Unione europea ( 2 ) (in prosieguo: la «clausola di standstill»), per i seguenti motivi: - nella sua prassi amministrativa, la Repubblica federale di Germania intende la nozione di «imprese della controparte» di cui all-art. 1 della convenzione intergovernativa tedesco-polacca del 31 gennaio 1990 relativa all-invio di lavoratori di imprese polacche per l-esecuzione di contratti d-appalto (in prosieguo: la «convenzione»), nel senso di «imprese tedesche» ( 3 ), e - in virtù della cosiddetta «Arbeitsmarktschutzklausel» (clausola di protezione del mercato del lavoro), la Repubblica federale di Germania ha ampliato le restrizioni regionali per l-accesso dei lavoratori successivamente al 16 aprile 2003, ossia successivamente alla data in cui è stato sottoscritto il Trattato di adesione della Polonia all-Unione europea. 2. La presente causa solleva sostanzialmente due questioni giuridiche. In primo luogo, si deve esaminare a quali condizioni, alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte, uno Stato membro possa negare l-estensione a imprese stabilite in un altro Stato membro, nell-ambito della prestazione di servizi, dei vantaggi conferiti alle imprese stabilite nel suo territorio da una convenzione bilaterale. 3. In secondo luogo, si deve esaminare se la clausola di standstill osti solo a che la Germania adotti in tale settore nuovi provvedimenti (legislativi o amministrativi) più restrittivi di quelli in vigore alla data della firma dell-Atto di adesione del 2003, o se, più in generale, essa osti a qualsiasi ampliamento delle restr...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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