1. Libera circolazione delle merci

Riassunto


1. Libera circolazione delle merci

2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE A. SICUREZZA SOCIALE 1. 31971 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato e aggiornato da ultimo da:

-- 31997 R 0118: Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2.12.1996 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), successivamente modificato da:

-- 31997 R 1290: Regolamento (CE) n. 1290/97 del Consiglio, del 27.6.1997 (GU L 176 del 4.7.1997, pag. 1), -- 31998 R 1223: Regolamento (CE) n. 1223/98 del Consiglio, del 4.6.1998 (GU L 168 del 13.6.1998, pag. 1), -- 31998 R 1606: Regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29.6.1998 (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 1), -- 31999 R 0307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8.2.1999 (GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1), -- 31999 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29.4.1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1), -- 32001 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5.6.2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).

a) All'articolo 82 (B), paragrafo 1, '90' è sostituito da '150';

b) L'allegato I, parte I 'Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (articolo 1, lettera a), punti ii) e iii) del regolamento)' è modificato come segue:

i) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'A. BELGIO' si inserisce:

'B. REPUBBLICA CECA Senza oggetto.';

ii) l'ordine delle rubriche 'B. DANIMARCA', 'C. GERMANIA', 'D.

SPAGNA', 'E. FRANCIA', 'F. GRECIA', 'G. IRLANDA', 'H.

ITALIA', 'I. LUSSEMBURGO', 'J. PAESI BASSI', 'K. AUSTRIA', 'L. PORTOGALLO', 'M. FINLANDIA', 'N. SVEZIA' e 'O. REGNO UNITO', comprese le rispettive voci, è modificato e diventa 'C. DANIMARCA', 'D. GERMANIA', 'F. GRECIA', 'G.

SPAGNA', 'H. FRANCIA', 'I. IRLANDA', 'J. ITALIA', 'N. LUSSEMBURGO', 'Q. PAESI BASSI', 'R. AUSTRIA', 'T. PORTOGALLO', 'W. FINLANDIA', 'X. SVEZIA' e 'Y. REGNO UNITO';

iii) dopo l'ultima voce della rubrica 'D. GERMANIA' si inserisce:

'E. ESTONIA Senza oggetto.';

iv) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'J. ITALIA' si inserisce:

'K. CIPRO Senza oggetto.

L. LETTONIA Senza oggetto.

M. LITUANIA Senza oggetto.';

v) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'N. LUSSEMBURGO' si inserisce:

'O. UNGHERIA Senza oggetto.

P. MALTA Sono considerati lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento le persone che esercitano un'attività autonoma ai sensi della legge sulla sicurezza sociale (Cap. 318) del 1987.';

vi) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'R. AUSTRIA' si inserisce:

'S. POLONIA Senza oggetto.';

vii) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'T. PORTOGALLO' si inserisce:

'U. SLOVENIA Senza oggetto.

V. SLOVACCHIA Senza oggetto.';

c) L'allegato I, Parte II 'Familiari (Articolo 1, lettera f), seconda frase del regolamento)' è modificato come segue:

i) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'A. BELGIO' si inserisce:

'B. REPUBBLICA CECA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine 'familiare' designa il coniuge e/o un figlio a carico ai sensi della legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale.';

IT23.9.2003 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 179

ii) l'ordine delle rubriche 'B. DANIMARCA', 'C. GERMANIA', 'D.

SPAGNA', 'E. FRANCIA', 'F. GRECIA', 'G. IRLANDA', 'H.

ITALIA', 'I. LUSSEMBURGO', 'J. PAESI BASSI', 'K. AUSTRIA', 'L. PORTOGALLO', 'M. FINLANDIA', 'N. SVEZIA' e 'O. REGNO UNITO', comprese le rispettive voci, è modificato e diventa 'C. DANIMARCA', 'D. GERMANIA', 'F. GRECIA', 'G.

SPAGNA', 'H. FRANCIA', 'I. IRLANDA', 'J. ITALIA', 'N. LUSSEMBURGO', 'Q. PAESI BASSI', 'R. AUSTRIA', 'T. PORTOGALLO', 'W. FINLANDIA', 'X. SVEZIA' e 'Y. REGNO UNITO';

iii) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'D. GERMANIA' si inserisce:

'E. ESTONIA Senza oggetto.';

iv) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'J. ITALIA' si inserisce:

'K. CIPRO Senza oggetto.

L. LETTONIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine 'familiare' designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

M. LITUANIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capitolo 1 del regolamento, il termine 'familiare' designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.';

v) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'N. LUSSEMBURGO' si inserisce:

'O. UNGHERIA Senza oggetto.

P. MALTA Senza oggetto.';

vi) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'R. AUSTRIA' si inserisce:

'S. POLONIA Senza oggetto.';

vii) dopo i termini 'Senza oggetto.' della rubrica 'T. PORTOGALLO' si inserisce:

'U. SLOVENIA Senza oggetto.

V. SLOVACCHIA Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al...

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