Sentenza da Corte Costituzionale nº 127

Corte Costituzionale

Relatore Massimo Vari
Sentenza nº127

Legato come :



Riassunto


Sentenza nº 127 da Corte Costituzionale

SENTENZA N. 127

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 24 maggio 1995, depositato in cancelleria il 1° giugno 1995 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari;

udito l'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il ricorrente e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella, Francesco Castaldi, Laura Ingargiola, Giovanni Lo Bue e Francesco Torre per la Regione.

Ritenuto in fatto

1.1.-- Con ricorso notificato il 24 maggio 1995, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11, 51, 53, 81, quarto comma, 97, 101, 103 della Costituzione e agli artt. 12, 14, 17, lettera f), dello Statuto speciale, dell'intero testo e di vari articoli della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 maggio 1995 (Disposizioni concernenti il personale regionale e degli enti locali. Processi di mobilità degli operatori della formazione professionale. Garanzie occupazionali per il personale dei consorzi bonifica e dell'ESA. Alloggi delle forze dell'ordine. Rinvio elezioni consigli circoscrizionali. Disciplina transitoria della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).

La legge impugnata riproduce le disposizioni oggetto di precedenti ricorsi del medesimo Commissario dello Stato, disposizioni abrogate espressamente con il disegno di legge n. 1017, approvato nella stessa seduta del 16 maggio, al fine, secondo quanto risulta dai lavori preparatori, di rendere possibile la promulgazione della legge limitatamente alle norme non oggetto di gravame e, al contempo, di non precludere il giudizio della Corte sulle norme impugnate.

Sostiene il ricorrente che la anomala procedura seguita non trova giustificazione, in quanto il Presidente della Regione avrebbe potuto procedere, come molte volte in passato, alla promulgazione per intero della legge, senza impedire alla Corte di decidere sulle impugnative.

Tale procedura contrasta, oltre che con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'art. 12 dello Statuto speciale, in quanto è mancata totalmente una valutazione nel merito, da parte della commissione competente, poiché ci si è limitati a riproporre le norme già impugnate, "peraltro attinenti a materie di competenza di commissioni diverse dalla Iª Affari Istituzionali, ai sensi dell'art. 62 del regolamento interno dell'ARS".

Si chiede, quindi, alla Corte, una pronuncia che faccia chiarezza sull'annosa problematica della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane.

1.2.-- L'art. 1 della legge regionale impugnata riproduce le disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 del disegno di legge n. 815 del 1995, avverso il quale è stato promosso il ricorso n. 32 del 1995.

Nell'assumere violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, si osserva che i commi 2 e 3 del suddetto articolo sostanzialmente consentirebbero l'inquadramento, anche in sovrannumero, nella qualifica superiore del personale ammesso con riserva ai concorsi banditi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 1986 ed escluso in quanto privo del possesso dei requisiti prescritti (inquadramento nei ruoli regionali alla data dell'11 maggio 1986) e per di più rimasto soccombente con decisioni già passate in giudicato.

Il Commissario dello Stato, rilevato che l'intento è quello di una sanatoria che elimini la disparità di trattamento venutasi a creare tra soggetti che, pur versando nelle medesime condizioni, hanno subito diversa sorte, osserva che la disposizione estende la promozione conseguita illegittimamente da taluni, ma ormai divenuta irreversibile per il passaggio in giudicato...

Vedere l´intero contenuto di questo documento