Sentenza da T.A.R. - Veneto - Venezia nº 555, da 08 Febbraio 2005

Tribunali Amministrativi Regionali

Sentenza nº555

Legato come :



Riassunto


Sentenza nº 555 da T.A.R. - Veneto - Venezia, da 08 Febbraio 2005

Ricc. nn. 849/2002-2369/2004 Sent. 555/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Lorenzo Stevanato Presidente f.f.

Elvio Antonelli Consigliere

Fulvio Rocco Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n. 849/2002 e n. 2369/2004 proposti dalla S.P.A. CEMENTIZILLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre, Via Cavallotti 22;

CONTRO

l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, quanto al ricorso n. 849/2002, dall'avv. Paolo Bettiol, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Marco 5355 e rappresentato e difeso, quanto al ricorso n. 2369/2004, dagli avv.ti Gianluigi e Matteo Ceruti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni in Venezia, S.Croce 312/A;

il Comune di Cinto Euganeo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, nel ricorso n. 2369/2004, dagli avv.ti Gianluigi e Matteo Ceruti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni in Venezia, S.Croce 312/A;

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio

la Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di Zoppellaro Riccardo, nel ricorso n. 2369/2004, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

quanto al ricorso n. 849/2002:

della comunicazione 5.2.2002 n. 905 del Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei riguardante la proroga temporale dei termini di coltivazione e sistemazione ambientale del sito di cava; della deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco dei Colli Euganei 9.1.2002 n. 6 avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla cava di marna denominata "Cucuzzola" e del decreto del Presidente dell'Ente Parco dei Colli Euganei 12.3.2001 (recte: 2002) n. 5443/00/1283 recante nuovi termini per la prosecuzione dell'attività estrattiva;

quanto al ricorso n. 2369/2004:

del provvedimento dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei 7.6.2004 n. 5643 avente ad oggetto: "Comune di Cinto Euganeo - Progetto tematico: "Cave". Ditta Cementizillo S.p.a. - cava Cucuzzola". Comunicazione avvio di procedimento; della deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei 14.4.2004 n. 66, della deliberazione del Comitato Esecutivo 7.5.2003 n. 104, del parere della Commissione Tecnica del Parco Regionale dei Colli Euganei 6.4.2004 e del parere negativo del Direttore dell'Ente, nonché per il risarcimento del danno;

nonché con i motivi aggiunti depositati il 12.10.2004

per l'annullamento del provvedimento dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei 6.9.2004 n. 0007956/04 con il quale è stata convalidata e fatta propria a tutti gli effetti la delibera del Comitato Esecutivo n. 66 del 14.4.2004.

Visti i ricorsi notificati rispettivamente il 3.4.2002 ed il 26.7.2004 e depositati presso la segreteria l'11.4.2002 ed il 30.7.2004, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in data 11.11.2004 nel ricorso n. 849/2002;

Visti i motivi aggiunti depositati il 12.10.2004 nel ricorso n. 2369/2004;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, depositati rispettivamente il 2.1.2003 ed il 4.9.2004 e del Comune di Cinto Euganeo (nel ricorso n. 2369/2004), depositato l'1.12.2004;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio dell'1 dicembre 2004, convocata a' sensi dell'art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco - i procuratori delle parti;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

quanto segue.

1. La ricorrente, Cementizillo S.p.a., espone di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale del Veneto con de...

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