Riassunto
Sentenza nº 15172 da T.A.R. - Lazio - Roma, da 30 Dicembre 2005
Reg. gen.: 4993/2005REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionaleper il LazioSEZIONE SECONDAha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso 4993/2005 proposto da:SOC LA 8 SRLrappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pacifico e R.Vito Portinari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via E. Q. Visconti, 20;contro AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata ex lege presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,- della Delibera dell'8.03.05 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 34/05/csp, pubblicata sulla G.U. n. 72 del 29.03.05, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26.07.2001 nella parte in cui introduce nell'allegato "A" l'art. 5 ter;-di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale.Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione del giudizio diAUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIVisti gli atti della causa;Visto l'art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;Uditi nella pubblica udienza del 09 Novembre 2005 , relatore il Cons. ROBERTO CAPUZZI , l'avv. R.V. Portinari per la società ricorrente e l'avv. dello Stato De Stefano per l'amministrazione resistente;FATTOLa società ricorrente, titolare di concessione ai fini dell'emittenza radiotelevisiva locale, con il ricorso in epigrafe ha impugna...
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