Sentenza da T.A.R. - Lombardia - Milano nº 94, da 24 Gennaio 2007

Tribunali Amministrativi Regionali

Sentenza nº94

Legato come :



Riassunto


Sentenza nº 94 da T.A.R. - Lombardia - Milano, da 24 Gennaio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione - ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G 2234/2006 proposto dalla società Endesa Italia s.p.a.. in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Travi, elettivamente domicliata in Milano presso la Segreteria del TAR, via del Conservatorio, 13.

c o n t r o

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in persona del presidente pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

e nei confronti di

-Terna spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Passeggio, Alessandro De Nicola e Domenico Galli, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone, 12,

il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Milano, via Freguglia, 1

-spa Gestore della rete di trasmissione nazionale, n.c;

per l'annullamento

-della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 165/06, intitolata "Modifiche urgenti alla deliberazione 39 dicembre 2003 n. 168/03, ed alla deliberazione 24 marzo 2005 n. 50/05, e direttive alla società Terna spa al fine di contenere i costi del servizio di dispacciamento per i clienti finali;

-delle modifiche apportate al Codice di rete dalla soc. Terna con atto pubblicato sul proprio sito internet il 31 luglio 2006, in esecuzione della delibera dell'Autorità n. 165/06;

-di tutti gli atti preparatori e conseguenziali degli atti impugnati, ivi compresi in particolare, la delibera dell'autorità per l'energia e il gas n. 123/06, "Avvio di procedimento per la definizione di misure urgenti atte a contenere i costi del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per i clienti finali", pubblicata sul sito Internet dell'Autorità il 24 giugno 2006, e l'atto di direttiva eventualmente emanato dall'Autorità nei confronti di Terna in esecuzione della delibera n. 165/06;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la remunerazione delle proprie offerte che siano accolte a partire dal 1 agosto 2006 nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, alle condizioni previste in base alla disciplina precedente a quella introdotta dalla delibera dell'Autorità n. 165/06 e dalle modifiche al Codice di rete impugnate;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità intimata, del Ministero dello Sviluppo economico e della società Terna;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19.12..06 (relatore dott. Paolo Passoni), i procuratori presenti delle parti, come da verbale;

Fatto

Con il ricorso in epigrafe, la società Endesa Italia s.p.a. (operante nel settore della produzione di energia elettrica) impugna primariamente la delibera n. 165/06, con cui l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha modificato il preesistente regime del servizio di dispacciamento, consentendo alla società che controlla e gestisce tale dispacciamento (soc. Terna, odierna controinteressata) un più diffuso intervento regolatorio nell'ambito della borsa elettrica, attraverso la presentazione di offerte integrative nel caso di scostamenti.

Il servizio di dispacciamento r...

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