Resumen
Fiscalità - IVA - Direttiva del Consiglio 77/388/CEE - Detrazione dell-imposta pagata a monte - Spese connesse all-emissione di azioni e di partecipazioni atipiche da parte di una società a responsabilità limitata - Ripartizione dei prorata dell-imposta pagata a monte tra attività economica e non economica-
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Extracto
Conclusioni nº C-437/06 de Corte di giustizia delle Comunità Europee, de 11 de Diciembre 2007
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale il Niedersächsisches Finanzgericht (Tribunale tributario della Bassa Sassonia) (Germania) intende ottenere un-interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 17, n. 5, della sesta direttiva IVA ( 2 ), e chiede in sostanza: (i) come determinare il diritto alla detrazione dell-imposta pagata a monte nel caso di un soggetto passivo che svolge nel contempo un-attività economica e un-attività non economica; e (ii) qualora la detrazione dell-imposta sia consentita solo nella misura in cui le spese di tale soggetto passivo debbano correttamente essere imputate all-attività economica, se un «criterio dell-investimento» o un «criterio dell-operazione» siano adeguati al fine di ripartire i prorata dell-imposta pagata a monte tra l-attività economica e l-attività non economica.
I - Contesto normativo A - La normativa comunitaria 2. Conformemente all-art. 2, n. 1, della sesta direttiva, sono soggette all-IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all-interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale». 3. L-art. 4 della sesta direttiva fornisce le seguenti definizioni: «1. Si considera -soggetto passivo- chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. 2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutt...Ver el contenido completo de este documento
