Resumen
Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Eccezione relativa alla tutela delle attività d-indagine e di revisione contabile - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Documenti riguardanti le decisioni della Commissione in materia di concentrazione-
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Extracto
Sentenze nº T-403/05 de Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, de 09 de Septiembre 2008
Nella causa T-403/05,
MyTravel Group plc, con sede in Rochdale, Lancashire (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Pannick, QC, A. Lewis, barrister, dal sig. M. Nicholson, dalle sig.re S. Cardell e B. McKenna, solicitors, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. P. Hellström e dalla sig.ra P. Costa de Oliveira, successivamente dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra Costa de Oliveira, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 5 settembre [D(2005) 8461] e 12 ottobre 2005 [D(2005) 9763], recanti rigetto della domanda presentata dalla ricorrente diretta ad ottenere l-accesso a taluni documenti preparatori della decisione della Commissione 22 settembre 1999, 2000/276/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l-accordo SEE (Caso IV/M.1524 - Airtours/First Choice), (GU 2000, L 93, pag. 1), nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell-annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale 6 giugno 2002, T-342/99, Airtours/Commissione (Racc. pag. II-2585), IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Azizi, presidente, J. D. Cooke, dalle sig.re E. Cremona, I. Labucka e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici, cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 29 aprile 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza Contesto normativo 1 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all-accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), definisce i principi, le condizioni e le limitazioni del diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni sancito all-art. 255 CE. 2 Ai sensi dell-art. 2, n. 1, di tale regolamento: «Qualsiasi cittadino dell-Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d-accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente». 3 Ai sensi dell-art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001: «2. Le istituzioni rifiutano l-accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: - (-), - le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, - gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. 3. (-) L-accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all-istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell-istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione». Fatti all-origine della controversia 1. Dall-operazione Airtours/First Choice alle conseguenze della sentenza Airtours 4 Il 29 aprile 1999, la ricorrente, l-operatore turistico britannico Airtours plc, divenuto in seguito MyTravel Group plc, rendeva pubblica la sua intenzione di acquisire in borsa l-intero capitale della First Choice plc., una delle sue concorrenti nel Regno Unito. Il giorno stesso, la Airtours notificava alla Commissione tale progetto di concentrazione al fine di ottenere una decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU 1990, L 257, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1). 5 Con decisione 22 settembre 1999, 2000/276/CE (Caso IV/M.1524 - Airtours/First Choice) (GU 2000, L 93, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Airtours»), la Commissione dichiarava tale operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l-accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi dell-art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89. La Airtours proponeva ricorso di annullamento contro tale decisione. 6 Co...Ver el contenido completo de este documento
