Conclusioni de Corte di giustizia delle Comunità Europee nº C-387/05, de 10 de Febrero 2009

Corte di giustizia delle Comunità Europee

Sentencia nº C-387/05

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Resumen


Ricorso per inadempimento - Importazione di materiale bellico e a duplice uso - Sospensione dei dazi doganali - Risorse proprie -Art. 296 CE - Sicurezza nazionale - Obbligo di riservatezza - Principio del legittimo affidamento -Regolamento n. 150/2003-

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Extracto


Conclusioni nº C-387/05 de Corte di giustizia delle Comunità Europee, de 10 de Febrero 2009

Indice

I - Introduzione

II - Contesto normativo comunitario

A - Diritto primario

1. L-unione doganale

2. Le risorse proprie delle Comunità

3. Le deroghe puntuali previste dal Trattato di Roma

4. Sulle convenzioni concluse dagli Stati membri anteriormente alla loro adesione

B - Diritto derivato

1. Codice doganale comunitario

2. La decisione del Consiglio 94/728/CE

3. I regolamenti nn. 1552/1989 e 1150/2000

4. Il regolamento n. 150/2003

III - La posizione della Commissione, il previo ricorso amministrativo e i procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia

IV - Analisi delle eccezioni di irricevibilità

A - Nel ricorso relativo alla causa C- 372/05 (Commissione/Germania)

1. Inadeguatezza dell-art. 226 CE

2. Gli interessi fondamentali per la sicurezza dello Stato e la mancata prova dell-inadempimento

3. Il diritto della Germania di non fornire informazioni

B - Nel ricorso relativo alla causa C- 387/05 (Commissione/Italia)

C - Nel ricorso relativo alla causa C- 409/05 (Commissione/Grecia)

V - Esame dell-inadempimento

A - Le risorse proprie delle Comunità

B - In particolare, i dazi doganali

C - Gli elementi oggettivi dell-inadempimento

VI - Altri argomenti degli Stati membri

A - L-art. 296 CE e la sicurezza nazionale

1. L-ambito di applicazione

2. I requisiti ex art. 296 CE e il relativo controllo da parte della Corte di giustizia

3. L-onere della prova

4. Un richiamo ingiustificato

a) L- argomento economico

b) La riservatezza e il procedimento doganale

c) Corollario

5. Una disposizione che sopravvive

B - L-art. 307 CE

C - Il legittimo affidamento

VII - Sulle spese

VIII - Conclusione

I -    Introduzione

1.         Con i procedimenti di inadempimento in oggetto, la Commissione chiede che la Corte di giustizia dichiari che la Repubblica finlandese (causa C-284/05), il Regno di Svezia (causa C-294/05), la Repubblica federale di Germania (causa C-372/05), la Repubblica italiana (cause riunite C-387/05 e C-239/06), la Repubblica ellenica (causa C-409/05) e il Regno di Danimarca (causa C-461/05) hanno violato gli obblighi ad essi incombenti in forza degli artt. 26 CE, 20 del Codice doganale comunitario ( 2 ) nonché in forza degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1552/89 ( 3 ) e del regolamento n. 1150/2000 ( 4 ), non avendo versato come risorse proprie delle Comunità gli importi corrispondenti, in capitale e interessi, ai diritti doganali relativi all-importazione di materiale bellico e a duplice uso ( 5 ).

2.         In una Comunità di cittadini fondata su principi, priva di ostacoli monetari, senza frontiere interne e senza impedimenti al riconoscimento reciproco, è sorprendente udire brusii arcani, nel proclamare che, nell-importazione di materiale bellico, il procedimento doganale danneggerebbe le fondamenta della sicurezza nazionale di uno Stato membro e nel negare, al riparo del segreto di Stato, l-informazione pertinente, col rischio di collocare il futuro dell-Unione europea nel solco dell-imprevedibile.

3.         Il dubbio istillato nei confronti dei meccanismi dell-unione doganale non solo impone di analizzare se il carattere segreto di talune transazioni sia garantito ovvero se sussistano eventuali asimmetrie nella trama delle risorse proprie necessarie al finanziamento delle Comunità, ma interferisce anche con le nozioni di primato e di autonomia dell-ordinamento europeo, coinvolgendo la Corte di giustizia nel complesso mestiere di profilare i tratti dell-art. 296 CE, riflesso di un-idea di sovranità statale non sempre ben interpretata.

4.         Nel corso della storia, le fantasticherie su un universo armonioso ( 6 ), senza necessità di armamenti, sono svanite per ragioni utilitariste ( 7 ), per interessi economici o per altre diverse cause.

5.         Non intendo certo fare appello alle coscienze, ma mi piacerebbe che queste conclusioni ( 8 ) orientassero la Corte di giustizia verso una riflessione sul senso delle riserve alla trasparenza, che pur persistono nell-Europa dell-integrazione, della cooperazione e della pace, che rifiuta quel che, in pieno secolo XVIII, un autore ha definito come ti...

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