Riassunto
1. Il gioco e la scommessa. Un sentiero fra diritto interno e libertà europee - 2. Il contratto. Questioni tradizionali e nuove frontiere - 3. La struttura negoziale dei giochi organizzati - 4. L’ἇγών e l’alea. La sorte dei crediti di gioco - 5. La tutela del consumatore nelle regole del gioco
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Riassunto
Gioco, diritto, contratto
Mêlons! Coupons! Bien! C’est cela! Trois cartes ici, quatre là! Et maintenant, parlez, mes belles, de l’avenir, donnez-nous des nouvelles. H. Meilhac e L. Halévy - G. Bizet, Carmen, III, sc. II 1. Il gioco e la scommessa. Un sentiero fra diritto interno e libertà europee In un importante saggio del 1938, pochi anni prima di essere imprigionato dai nazi- sti che avevano occupato l’Olanda e della cui catastrofica ascesa, da attento storico, era stato presago, Johan Huizinga scriveva che il gioco «non è la vita “ordinaria” o “vera”, ma un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria»1. Il gioco appariva allo Scrittore come «un intermezzo della vita quotidiana, una ricreazione»2, che in ogni epoca3 ha significato per gli individui e la società la ricerca di una metaforica via di fuga dal mondo reale verso «un mondo particolare di provvisoria validità»4. L’istinto ludico e, in particolare, quello agonale sarebbero a tal punto innatinell’uomo da poterli ritenere base e fattore di cultura5, qui intesa nell’accezione, dalla latitudine quasi spregiudicata, di complesso di fenomeni sociali6. L’aspirazione ad essere i primi e ad essere per ciò onorati, il riconoscimento di regole convenzionali, l’abbandono momentaneo e consapevole della propria dimensione non animano, se condo Huizinga, solo i partecipanti ad una gara, ma sorreggono le più disparate manifestazioni umane, come l’arte, il sapere, lo sport, il diritto, il culto, o, addirittura, la guerra7. Non possiamo soffermarci sulle suggestive tesi del grande studioso olandese, ma abbiamo cominciato con le sue riflessioni perché proprio da queste muoveva un insegnamento dei giuristi del passato che precludeva al gioco l’accesso al mondo del diritto. La ragione era che in esso si scorgeva “soltanto” un elemento di capitale importanza nella storia della cultura8, ma, a differenza della scommessa, insuscettibile di rilevanza economica9. Si tratta di un’idea un po’ manichea, non curante del fatto che pure un gioco, o, per esser più precisi, le sue regole possono aspirare alla dignità giuridica10 propria degli atti di autonomia privata. Al diritto dei contratti, infatti, interessano quei negozi da cui nascono effetti giuridici patrimoniali, e tali possono essere tanto gli accordi di gioco quanto quelli di scommessa, purché la loro vincolatività non sia affidata unicamente al valore simbolico del gentlemen’s agreement e della sanzione sociale, ma venga suggellata dall’impegno economico delle parti11. Tale circostanza innalza il fatto ludico al rango di un atto giuridico12, che, però, è dotato di una peculiare e diversificata coercibilità in ragione del bilanciamento fra l’interesse delle parti e il costo della coazione giudiziaria13. Gioco e scommessa non differiscono dunque in ordine all’elemento patrimoniale, ma sono endiadi14: individuano la stessa fattispecie di contratto aleatorio il cui contenuto può attuarsi secondo diverse modalità. La dottrina più moderna indica col primo l’accordo con cui le parti stabiliscono di effettuare una gara od una partita secondo certe regole pattuite, obbligandosi ad una prestazione patrimoniale a favore di chi, all’esito della partita o della gara, risulterà vincitore; diversamente, invece, viene chiamata scommessa la pattuizione mediante la quale due o più persone si promettono reciprocamente di eseguire una determinata prestazione di contenuto patrimoniale a favore di chi avrà formulato il pronostico esatto circa un dato evento ignoto15. Il discrimen risiede, insomma, nella partecipazione o meno dei paciscenti alla determinazione dell’evento. Non a caso, il legislatore ha previsto al Capo XXI del Libro IV del Codice civile una disciplina uniforme per entrambi i contratti, mentre gli artt. 718 ss. cod. pen. fanno genericamente riferimento ai «giuochi d’azzardo», senza per questo voler escludere la possibile illegalità delle scommesse. Oltre alle norme codicistiche, la materia di cui ci occupiamo è interessata da una regolamentazione che sancisce una vera e propria privativa pubblica sui giochi organizzati16, come il Lotto, il Totocalcio o le scommesse sportive, rispetto ai quali i privati possono essere esclusivamente concessionari o autorizzati al lor...
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