Sentenza da Corte Costituzionale nº 298, da 20 Novembre 2009

Corte Costituzionale

Relatore Franco Gallo
Sentenza nº298

Legato come :



Riassunto


Sentenza nº 298 da Corte Costituzionale , da 20 Novembre 2009

SENTENZA N. 298

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Francesco                                                   AMIRANTE              Presidente      

-  Ugo                                                            DE SIERVO                 Giudice

-  Paolo                                                          MADDALENA                     “

-  Alfio                                                           FINOCCHIARO                   “

-  Alfonso                                                      QUARANTA                        “

-  Franco                                                        GALLO                                 “

-  Luigi                                                           MAZZELLA                         “

-  Gaetano                                                      SILVESTRI                           “

-  Maria Rita                                                  SAULLE                                “

-  Giuseppe                                                    TESAURO                             “

-  Paolo Maria                                                NAPOLITANO                     “

-  Giuseppe                                                    FRIGO                                   “

-  Alessandro                                                 CRISCUOLO                        “

-  Paolo                                                          GROSSI                                “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), sia nel testo originario sia come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, promossi con due ricorsi della Regione Calabria notificati il 24 luglio ed il 23 settembre 2008, depositati in cancelleria rispettivamente il 30 luglio e il 30 settembre 2008 ed iscritti ai numeri 40 e 58 del registro ricorsi 2008.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Calabria e l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 24 luglio 2008, depositato il successivo 30 luglio ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2008, la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche ad esso apportate dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126, e cioè nel testo vigente dal 29 maggio 2008 al 26 luglio 2008.

1.1. – Il comma 1 di detto articolo, nel testo originario, prevede che «A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo».

1.2. – Il comma 2 della medesima disposizione chiarisce che «Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» – cioè, salvo prova contraria, «quella di residenza anagrafica», secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – «nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Il comma 2 dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dal comma 173 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), stabilisce, al primo periodo, che «Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo [...] si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad a...

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