Il rapporto di filiazione naturale. Affidamento, mantenimento e assegnazione della casa familiare
Avv. Adndrea Renda - Scuola Superiore Sant'Anna
Sezione: Profili Processuali
Avv. Adndrea Renda - Scuola Superiore Sant'Anna
Sezione: Profili Processuali
Riassunto
1. Presupposti per l'applicazione della legge n. 54/2006 alla prole naturale - 2. L'"omologazione" degli accordi genitoriali sulla prole naturale - 3. Criteri di scelta tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo - 4. La potestà nell'affidamento condiviso e nell'affidamento esclusivo - 5. Il mantenimento dei figli. L'assegno al figlio maggiorenne - 6. L'assegnazione della casa familiare
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Riassunto
Il rapporto di filiazione naturale. Affidamento, mantenimento e assegnazione della casa familiare
1. Presupposti per l'applicazione della legge n. 54/2006 alla prole naturale Il presupposto di applicazione della legge n. 54/2006 alla filiazione naturale è evocato dall'alt. 4 comma 2 della legge stessa, che ne prevede l'applicazione anche "ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Si tratta di definire la latitudine di questa formula. Già ad una prima lettura, risulta chiaro che il riferimento ai procedimenti allude all'instaurazione di un giudizio tra i genitori naturali, evidentemente avente ad oggetto la comune prole di minore età. Occorre coordinare questa previsione con la norma relativa all'esercizio della potestà nella famiglia naturale, cioè l'art. 317-bis c.c. Com'è noto, questa disposizione prevede quale presupposto minimo per l'esercizio della potestà l'avvenuto riconoscimento del figlio naturale ad opera del genitore, quale strumento di certezza formale dello stato stesso, valevole erga omnes fino a contestazione nei modi di legge. La scindibilità della filiazione naturale, dipendente dalla mera eventualità di un accertamento di stato nei confronti di entrambi i genitori e comunque dalla non necessaria contestualità dell'accertamento da ambo i lati, da luogo alla possibilità che ad operare il riconoscimento sia uno solo dei genitori. In ragione di ciò, il legislatore prevede per tale ipotesi che la potestà sia esercitata sul figlio minore dal genitore che ha effettuato il riconoscimento, che è l'unico genitore agli effetti di legge (art. 317-bis comma 1 c.c). Se entrambi i genitori effettuano il riconoscimento, occorre distinguere. Se i genitori convivono (così instaurando una famiglia di fatto, che va concettualmente tenuta distinta dalla famiglia naturale instaurata per il semplice fatto della procreazione al di fuori del matrimonio), la legge prescrive che la potestà sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, e trovi applicazione l'art. 316 c.c, relativo alla potestà dei genitori coniugati rispetti al figlio legittimo. Vale, quindi, che le decisioni di maggiore interesse devono essere concordate, mentre quelle di minore interesse possono essere adottate disgiuntamente da ciascun genitore. In tale ipotesi, che potremmo definire di fisiologia della famiglia natura-le, non trova applicazione la disciplina dell'affidamento condiviso, la quale presuppone un contenzioso: del resto, tale disciplina non trova applicazione alla normale convivenza del figlio con padre e madre coniugati, che è specularmente ipotesi di fisiologia della famiglia legittima. I genitori hanno peraltro margine per modificare convenzionalmente la disciplina di legge, purché con ciò non arrechino pregiudizio al minore1. Qualora invece i genitori non convivano, la disciplina è diversa. La legge prevede che la potestà sia esercita da colui con il quale il figlio convive. La norma, già prima dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento condiviso, era interpretata nel senso che, presupponendo già individuato il genitore con il quale il minore convive, desse azione a ciascun genitore per chiedere al giudice competente - il Trib. min. in forza del richiamo dell'alt. 317-bis c.c. ad opera dell'alt. 38 disp. att. c.c.2 - la determinazione del genitore con il quale il figlio dovesse convivere, ove non vi fosse accordo in tal senso: per chiedere, in altri termini, l'affidamento del figlio3. Una volta pronunciato l'affidamento, all'affidatario sarebbe spettata la potestà esclusiva sul figlio, non diversamente da quanto prescritto dall'alt. 155 comma 3 c.c. per l'affidatario in sede di separazione. Se peraltro fosse stato disposto l'affidamento congiunto, la potestà sarebbe stata esercitata da entrambi, comenell'affidamento congiunto della prole legittima ed in generale nella fisiologia matrimoniale4. La norma lasciava peraltro spazio all'accordo dei genitori, nel senso che questi avrebbero potuto concordare con chi il figlio dovesse vivere e chi e come avesse dovuto esercitare la potestà. La circostanza che, subentrata la crisi della coppia non coniugata, non sia necessario ed anzi non sia neanche possibile chiedere l'intervento del giudice per regolare i rapporti tra ex-conviventi rendeva superfluo devolvere al giudice la disciplina dei rapporti genitori-figlio, ove tra i genitori vi fosse accordo. Con la riforma sull'affidamento condiviso il quadro resta in sostanza inalterato, sia pur mutatis mutandis5. Inalterata resta la possibilità che vi sia un accordo tra i genitori naturali, tacito od espresso. Si pensi sia alla rottura consensuale di una convivenza, come pure al caso di genitori naturali che mai abbiano convissuto e che abbia generato un figlio a seguito di un rapporto occasionale o comunque non sulla base di una scelta di convivenza. Può darsi che essi si accordino tacitamente nel senso che il minore resti o vada a vivere con uno di essi. Su questo accordo si innesta la disciplina di legge che attri...
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