Regolamento n. 78 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli di categoria L relativamente alla frenatura

DOUEIT, 31 Marzo 2004Serie L

Legato come :

Riassunto


Regolamento n. 78 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli di categoria L relativamente alla frenatura

Regolamento n. 78 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) -Prescrizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli di categoria L relativamente alla frenatura (*) 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1. Il presente regolamento si applica alla frenatura dei veicoli a motore a due o tre ruote del tipo definito al punto 2.

1.2. Il presente regolamento non si applica a:

1.2.1. Veicoli con velocità massima di progettazione non superiore a 25 km/h;

1.2.2. Veicoli adattati per conducenti invalidi.

2. DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento, 2.1. per 'omologazione di un veicolo' s'intende l'omologazione di un tipo di veicolo relativamente alla frenatura;

2.2. per 'tipo di veicolo' s'intende una categoria di veicoli a motore che non differiscono nei seguenti aspetti essenziali:

2.2.1. la categoria di veicolo definita nella Risoluzione Consolidata (R.E.3), 2.2.2. la massa massima, definita al punto 2.14, 2.2.3. la distribuzione della massa tra gli assi, 2.2.4. la velocità massima di progettazione, 2.2.5. un tipo diverso di impianto frenante, 2.2.6. il numero e la disposizione degli assi, 2.2.7. il tipo di motore, 2.2.8. il numero e i rapporti del cambio, 2.2.9. i rapporti finale di trasmissione, 2.2.10. le dimensioni degli pneumatici;

2.3. Per 'dispositivo di frenatura' s'intende la combinazione di componenti che hanno la funzione di ridurre progressivamente la velocità di un veicolo in movimento o di arrestarlo, o di mantenerlo fermo se lo è già; queste funzioni sono specificate al punto 5.1.2. Il dispositivo è composto dal comando, dalla trasmissione, e dal freno propriamente detto;

2.4. Per 'comando' s'intende il componente azionato direttamente dal conducente per fornire alla trasmissione l'energia necessaria per frenare o comandarla. Questa energia può essere l'energia muscolare del conducente, o l'energia proveniente da un'altra sorgente comandata dal conducente, o una combinazione di questi vari tipi di energia;

IT31.3.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/67 (*) Pubblicazione ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 5 della decisione 97/836/CE del Consiglio del 27 novembre 1997 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

2.5. per 'trasmissione' s'intende la combinazione dei componenti compresi tra il comando e il freno e il loro collegamento funzionale. Se la forza frenante deriva o è assistita da una fonte di energia indipendente dal conducente ma è comandata dallo stesso, anche la riserva di energia del dispositivo fa parte della trasmissione;

2.6. per 'freno' s'intendono le parti del dispositivo di frenatura in cui si sviluppano le forze opposte al movimento del v...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Unione Europea

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società