Processo in absentia e differenza tra dichiarazione ed elezione di domicilio. Il diritto ad un processo equo passa per il sistema delle notificazioni
Archivio della nuova procedura penale › Numero 3-2008, Giugno 2008
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1. Il concetto giurisprudenziale interno di processo equo. - 2. Brevi cenni sulla conoscenza del processo e la presenza dell'accusato nel processo penale francese. - Segue: nel processo penale spagnolo. - Segue: nel processo penale inglese. - 3. L'Italia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. - 4. Conclusioni.
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Riassunto
Processo in absentia e differenza tra dichiarazione ed elezione di domicilio. Il diritto ad un processo equo passa per il sistema delle notificazioni
1. Il concetto giurisprudenziale interno di processo equo - La Cassazione affronta - nella sentenza in rassegna - due questioni inerenti il sistema di informazione dei soggetti nei confronti dei quali si sta svolgendo un procedimento penale: il rapporto tra elezione e dichiarazione di domicilio; le conseguenze della violazione delle regole stabilite per la notificazione degli atti. Il decisum della Corte manifesta in tutta la sua problematicità la difficile conciliazione tra esigenze punitive dello Stato e diritto ad un processo equo, aprendo la strada, in questa sede, ad un breve confronto con alcune esperienze processualpenalistiche europee in tema di presenza dell'accusato nel processo penale. Il primato italiano di condanne della CEDU per violazione dei diritti umani è, infatti, notoriamente dovuto alla struttura del nostro sistema giudiziario penale. La pronuncia in commento trae spunto da una condanna avvenuta nei confronti di un soggetto, il quale, in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, eleggeva domicilio presso il proprio difensore e, successivamente, all'atto della scarcerazione dichiarava il domicilio individuandolo nella propria abitazione. Il problema posto all'attenzione della Cassazione ha riguardato, quindi, la validità o meno delle notifiche degli atti avvenute tutte presso il primo domicilio eletto nonostante una successiva dichiarazione di domicilio e, in caso di esito negativo della notifica, il regime dell'invalidità che colpisce l'atto. Il primo aspetto non appare decisivo ai fini della corretta informazione dell'accusato trattandosi essenzialmente di sciogliere un contrasto giurisprudenziale sorto sul dettato normativo. È sufficiente, in altri termini, giungere ad una soluzione condivisa per garantire il diritto ad essere informati, passando in secondo piano la soluzione di dibattiti teorici; comunque, la lettura del sistema fornita dalle Sezioni unite è da condividere in virtù di considerazioni che, tuttavia, sono rimaste nella penna dell'estensore. Invero, l'indirizzo prevalente della giurisprudenza della Cassazione condiziona il venire meno dell'elezione di domicilio alla revoca espressa della stessa; una dichiarazione di domicilio, anche se successiva, non potrebbe prevalere sulla precedente elezione. A favore di questa interpretazione si rileva, innanzitutto, la sussistenza di una differenza di natura e funzione tra dichiarazione ed elezione di domicilio: quest'ultima consiste in un negozio costitutivo recettizio in forza del quale l'imputato decide di stabilire dove e, soprattutto, a chi devono essere notificati gli atti relativi al procedimento a suo carico; la prima, vi...
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