Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

Gazzetta Ufficiale numero 282, 04 Dicembre 2006Serie Generale › MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legato come :

Riassunto


Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal C...

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