Regolamento (CE) nº 1360/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1)

DOUEIT, 05 Agosto 2002Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) nº 1360/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) No 1360/2002 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2002 che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 (2 ), in particolare gli articoli 17 e 18, considerando quanto segue:

(1) Le specifiche tecniche di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 devono essere adeguate al progresso tecnico, prestando particolare attenzione alla sicurezza generale del sistema e all'interoperabilità tra l'apparecchio di controllo e le carte del conducente.

(2) Per l'adeguamento dell'apparecchio è inoltre necessario adeguare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3821/85, in cui sono definiti i marchi e le schede di omologazione.

(3) Il Comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85 non ha espresso un parere sulle misure contenute nella proposta e la Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta concernente tali misure.

(4) Trascorso il periodo di cui all'articolo 18, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3821/85, il Consiglio non aveva deliberato e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2135/98 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) Il capitolo I, punto 1, primo trattino è modificato come segue:

il segno distintivo per la Grecia 'GR' è sostituito da '23';

il segno distintivo per l'Irlanda 'IRL' è sostituito da '24';

il segno distintivo '12' è aggiunto per l'Austria;

il segno distintivo '17' è aggiunto per la Finlandia;

il segno distintivo '5' è aggiunto per la Svezia.

2) Il capitolo I, punto 1, secondo trattino è modificato come segue:

dopo la parola 'foglio' sono aggiunte le parole 'o della carta tachigrafica'.

3) Il capitolo I, punto 2, è modificato come segue:

dopo le parole 'foglio di registrazione' sono aggiunte le parole 'e su ogni carta tachigrafica'.

4) Al titolo del capitolo II sono aggiunte le parole 'DEI PRODOTTI CONFORMI ALL'ALLEGATO I'.

(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(2 ) GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

5.8.2002 L 207/1Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT 5) È aggiunto il seguente capitolo III:

'III. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI CONFORMI ALL'ALLEGATO I B Lo Stato che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento.

' L 207/2 5.8.2002Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

Per la Commissione Loyola DE PALACIO Vicepresidente 5.8.2002 L 207/3Gazzetta ufficiale delle Comunità europeeIT ALLEGATO 'ALLEGATO I B REQUISITI PER LA COSTRUZIONE, LA PROVA, IL MONTAGGIO E IL CONTROLLO Al fine di preservare l'interoperabilità dei programmi delle apparecchiature definite nel presente allegato, alcune sigle, alcuni termini o espressioni di programmazione informatica sono stati mantenuti nella lingua d'origine in cui è stato redatto il testo, ossia in inglese. Tuttavia, delle traduzioni letterali sono state inserite, tra parentesi e per informazione, accanto ad alcune espressioni per facilitarne la comprensione.

INDICE I. DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO 12

1. Caratteristiche generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. Funzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Modalità di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4. Sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

III. REQUISITI PER LA COSTRUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'APPA...

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