Administration des douanes et droits indirects contro Léopold Legros e altri.

Corte di giustizia delle Comunità Europee

Sentencia nº C-163/90

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Resumen


1. Il dazio di mare applicato nei dipartimenti francesi di oltremare ed il cui regime è quello di una imposta proporzionale al valore in dogana delle merci riscossa da uno Stato membro sui prodotti importati da un altro Stato membro a causa della loro introduzione in una regione del territorio del primo Stato membro costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione vietata dagli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, nonostante il fatto che essa colpisca anche le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte di questo Stato.

Infatti, la giustificazione del divieto di ogni dazio doganale sulle merci che circolano fra Stati membri va ricercata nell' ostacolo che gli oneri pecuniari, applicati in ragione del passaggio delle frontiere, costituiscono per la circolazione delle merci e un tributo riscosso ad una frontiera regionale a causa dell' introduzione di prodotti in una regione di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci di gravità almeno pari a quella di un' imposta riscossa alla frontiera nazionale a causa dell' introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro. Il danno causato da siffatta imposta regionale all' unitarietà del territorio doganale comunitario non è sminuito dalla circostanza che essa colpisce del pari le merci provenienti da altre parti del territorio dello Stato membro di cui trattasi.

2. L' accordo fra la Comunità economica europea e la Svezia è volto a consolidare ed estendere le relazioni economiche esistenti tra le parti ed a tal fine ad eliminare gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi conformemente alle disposizioni dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) concernenti la creazione di zone di libero scambio. In tale contesto la soppressione sia dei dazi doganali all' importazione sia delle tasse di effetto equivalente, ad essi strettamente correlate, è di importanza fondamentale. Il citato accordo verrebbe pertanto ad essere privato di gran parte della sua efficacia qualora la nozione di tassa di effetto equivalente, di cui all' art. 6, che vieta la riscossione di tali tributi, dovesse essere interpretata più restrittivamente della corrispondente nozione contenuta nel Trattato CEE.

L' art. 6 dell' accordo va quindi interpretato nel senso che preclude la riscossione da parte di uno Stato membro, su merci importate dalla Svezia, di un' imposta come il dazio di mare applicato nei dipartimenti francesi di oltremare, che è proporzionale al valore in dogana delle merci ed è riscossa all' atto della loro introduzione in una regione del detto Stato membro, nonostante il fatto che il tributo gravi altresì sulle merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte del territorio dello Stato membro interessato.

3. Nell' esercizio del potere di interpretazione conferitole dall' art. 177 del Trattato, solo in via eccezionale, ed unicamente nella sentenza stessa che statuisce sull' interpretazione richiesta, la Corte può, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all' ordinamento giuridico comunitario, essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. E' necessario tener conto in proposito del fatto che, sebbene le conseguenze pratiche di qualsiasi pronuncia del giudice vadano vagliate accuratamente, non ci si può tuttavia spingere sino a sminuire l' obiettività del diritto e compromettere la sua applicazione futura a motivo delle ripercussioni che la pronuncia può avere per il passato.

Atteso che le peculiarità dei dipartimenti francesi d' oltremare e le caratteristiche del dazio di mare colà riscosso hanno fatto sorgere uno stato di incertezza circa la legittimità di tale tributo sotto il profilo del diritto comunitario, incertezza che, a livello delle istituzioni comunitarie, si è tradotta in un comportamento che ha potuto indurre le autorità francesi a ritenere che la riscossione dell' imposta fosse conforme al diritto comunitario, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano alla possibilità di rimettere in discussione rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il sistema di finanziamento degli enti territoriali interessati.

Pertanto la Corte dichiara che né le disposizioni del Trattato CEE né l' art. 6 dell' accordo fra la Comunità e la Svezia possono essere invocati a sostegno di richieste di rimborso di importi pagati per un tributo come il dazio di mare prima della data della sentenza che accerta l' inammissibilità di siffatto tributo alla luce del diritto comunitario, salvo per i richiedenti i quali prima di tale data abbiano agito in giudizio o esperito un reclamo equivalente, precisando che la limitazione nel tempo della portata della detta sentenza non opera nei confronti delle domande di rimborso di importi pagati dopo la sua pronuncia per importazioni effettuate in precedenza.

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Extracto


Administration des douanes et droits indirects contro Léopold Legros e altri.

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 21 febbraio 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1 marzo 1990, la cour d' appel di Saint-Denis (Réunion) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del Trattato medesimo, e particolarmente sugli artt. 9, 13 e 95, nonché sull' art. 6 dell' accordo di libero scambio stipulato tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra l' administration des douanes et droits indirects e i signori Léopold Legros, Armand-Joseph Payet, Henri-Michel Techer e la signora Louise Alidor, coniugata Brun (in prosieguo: i "resistenti") avente ad oggetto una domanda di questi ultimi in merito alla restituzione di talune somme da essi versate all' administration des douanes et droits indirects.

3 Emerge dagli atti di causa che i resistenti acquistavano, presso un concessionario sito nella Francia metropolitana, tre automobili costruite in Germania nonché una proveniente dalla Svezia. Tali automobili, al momento dell' introduzione in territorio doganale francese, fruivano di un regime di sospensione dei dazi. Munite sempre di targa di transito, e...

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