Regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania

DOUEIT, 01 Luglio 2003Serie L

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Riassunto


Regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania

REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2003 DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003 che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Lituania, approvato con la decisione 98/150/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1997, relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (1 ), stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari della Lituania. Il protocollo n. 2 è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo, (in prosieguo: 'protocollo di adeguamento') approvato dalla decisione 98/677/CE del Consiglio (2 ) e dalla decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione CE-Lituania (3 ).

(2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica il protocollo di adeguamento. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Lituania all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1o luglio 2003. Per quanto riguarda la Comunità l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri. Per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni del protocollo n. 2.

(3) La procedura di adozione di una decisione che modifica il protocollo di adeguamento non sarà completata in tempo per consenti...

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