Agenzia di infortunistica stradale e risarcibilità delle spese di consulenza

Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradaliNumero 11-2000, Novembre 2000

Legato come :

Riassunto


1. Fatto. -2. Il danno da circolazione stradale. -3. Il risarcimento del danno. -4. Quantificazione del danno. -5. Attività esercitata dalle agenzie di infortunistica stradale. -6. Risarcibilità delle spese di consulenza stragiudiziale in materia di infortunistica stradale.

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Riassunto


Agenzia di infortunistica stradale e risarcibilità delle spese di consulenza

1. Fatto

- Le due sentenze del Tribunale di Bologna si segnalano all'attenzione del lettore per la espressa qualificazione del rapporto intercorrente tra l'agenzia di infortunistica ed il proprio cliente-danneggiato; tale operazione viene compiuta con riferimento sia al credito derivante dall'attività prestata dall'agenzia di infortunistica, quanto, successivamente, al riconoscimento di tale voce quale spesa risarcibile dalla compagnia assicuratrice.

Simili i casi concreti risolti con le due sentenze in commento: un soggetto rimasto coinvolto in un incidente stradale si rivolge ad una agenzia di infortunistica stradale affinché quest'ultima provveda alla c.d. «gestione» del sinistro per il recupero del danno subito. L'assistenza stragiudiziale non dà esiti positivi, e il danneggiato si vede, pertanto, costretto a rivolgersi ad un avvocato al fine di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale.

Nel caso esaminato dalla prima sentenza, a seguito dell'instaurato giudizio, la compagnia assicuratrice per la r.c.a. obbligata in solido con il danneggiante, provvede al pagamento di quanto dovuto, senza nulla riconoscere quale compenso per l'attività stragiudiziale svolta dell'agenzia di infortunistica; successivamente, il cliente-danneggiato accettata la proposta della compagnia assicuratrice, si rifiuta di corrispondere quanto dovuto all'agenzia di infortunistica, sostenendo l'inadempimento di quest'ultima in considerazione del fatto che la trattativa stragiudiziale non aveva sortito alcun effetto positivo. Il titolare dell'agenzia è pertanto costretto ad adire all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento dei propri onorari.

Nel secondo caso, il Giudice di Pace di Bologna riconosciuta la responsabilità esclusiva del convenuto-danneggiante, lo condanna, in solido con la compagnia assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento del danno; nulla riconosce però, per le spese e le competenze dell'agenzia di infortunistica. Il danneggiato ricorre, quindi, in appello per ottenere il riconoscimento e il rimborso delle ulteriori spese sostenute.

Il problema al quale con il presente contributo cercherò di dare soluzione, conce...

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