DECRETO 6 agosto 2008 , n. 165 - Regolamento concernente le modalita'' di concessione dell''agevolazione prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l''impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.

Gazzetta Ufficiale , 25 Ottobre 2008 (numero 251)

Serie Generale - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legato come :



Riassunto


DECRETO 6 agosto 2008 , n. 165 - Regolamento concernente le modalita'' di concessione dell''agevolazione prevista dal punto 15 della tabella A allegata al testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo n. 504/1995, per l''impiego del GPL negli impianti centralizzati per usi industriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego dei prodotti energetici in usi agevolati;

Visto il punto 15 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per i gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;

Visto l'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, nel quale sono individuati taluni impieghi del gas naturale da considerare industriali;

Vista la nota (2) alla citata tabella A che estende tale individuazione ai medesimi usi dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali;

Visto l'articolo 67 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di attuazione del testo unico delle accise, anche con riferimento alla concessione delle agevolazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 29 giugno 1972, che stabilisce norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto, in materia di imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti, dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;

Vista la nota n. 3-7942/UCL, del 1° luglio 2008, con la quale e' stata fatta la comunicazione al Pres...

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