Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica [notificata con il numero C(2008) 8119]
Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica [notificata con il numero C(2008) 8119]
L 43/466 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.2.2009
DECISIONE DELLA COMMISSIONEdel 12 dicembre 2008che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica[notificata con il numero C(2008) 8119](2009/96/CE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, considerando quanto segue:(1) La regione biogeografica atlantica, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende il territorio dell'Irlanda, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché alcune parti del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Francia, del Portogallo e della Spagna, come specificato nella mappa biogeografica approvata il 25 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).(2) Nell'ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell'effettiva istituzione della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.(3) Un elenco provvisorio e un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono stati adottati con le decisioni della Commissione 2004/813/CE (2) e 2008/23/CE (3). Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, lo Stato membro interessato designa il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni i siti compresi nell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica come zone speciali di conservazione, stabilendo le priorità in materia e le misure di conservazione necessarie.(4) Gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti nell'ambito di un adattamento dinamico della rete Natura 2000. È pertanto necessario aggiornare una seconda volta l'elenco della regione atlantica.(5) Da un lato, il secondo aggiornamento dell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica è necessario per inserire gli ulteriori siti proposti a decorrere dal 2006 dagli Stati membri come siti di importanza comunitaria per la suindicata regione ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione del secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica.(6) D'altro lato, il secondo aggiornamento dell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica è necessario al fine di tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti, presentate dagli Stati membri in seguito all'adozione dell'elenco comunitario provvisorio e del primo aggiornamento. A tale riguardo il secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica costituisce una versione consolidata dell'elenco di siti di importanza comunitaria per detta regione. Va tuttavia sottolineato che gli obblighi risultanti dall'articolo 4, paragrafo 4, e dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE devono essere soddisfatti il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni dall'adozione dell'elenco provvisorio o del primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, a seconda dell'elenco in cui un sito di importanza comunitaria è stato inserito per la prima volta.(7) Per la regione biogeografica atlantica, tra marzo 2002 e dicembre 2007 gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell'articolo 1 della succitata direttiva.(8) Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 (4).(9) Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella più recente versione esistente, la denominazione, l'ubicazione e l'estensione del sito, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'allegato III della direttiva 92/43/ CEE.(10) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con ...