Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti...

Riassunto


Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti...

IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee27.12.2001 L 342/45

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il loro controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la 'Comunità', da una parte, e LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata 'Croazia', dall'altra, in appresso denominate 'parti contraenti',

CONSIDERANDO che l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato siglato a Bruxelles il 14 maggio 2001 ed è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, dev'essere ancora negoziato un accordo sui vini e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che un accordo interinale garantirà lo sviluppo dei legami commerciali mediante l'istituzione di una relazione contrattuale e attuerà il più rapidamente possibile le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. Tale accordo interinale è stato siglato il 10 luglio 2001 e firmato il 29 ottobre 2001 e dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2002. L'accordo interinale ribadisce all'articolo 14, paragrafo 4, l'impegno a concludere un protocollo distinto sui vini e sulle bevande spiritose;

CONSIDERANDO che su tale base sono stati svolti e conclusi negoziati tra le parti;

CONSIDERANDO che, al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, l'accordo sui vini e sulle bevande spiritose dev'essere integrato nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo;

CONSIDERANDO che il presente protocollo sui vini e le bevande spiritose dovrebbe entrare in vigore contestualmente all'accordo di stabilizzazione e di associazione;

CONSIDERANDO che a tal fine occorre attuare il più rapidamente possibile le disposizioni del presente protocollo;

DESIDERANDO migliorare le condizioni di commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate sui rispetti...

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