La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori

Rivista penaleNumero 4-2009, Aprile 2009

Legato come :

Riassunto


1. Le questioni giuridiche. – 2. I fatti. – 3. Il “tipo” del reato: il reato istantaneo con effetti permanenti e l’art. 25, comma 2 Cost. – 4. (segue) La sussunzione degli atti di disposizione de quibus nella categoria del “trasferimento fraudolento di valori”.

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Riassunto


La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori

Con una serie di ordinanze aventi sostanzialmente il medesimo oggetto (le nn. 289/2008, 290/2008, 291/2008 e 293/2008 Reg. Trib. PalermoSequestro), il Tribunale del riesame di Palermo ha statuito che l’art. 12 quinquies del D.L. n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) configurante il delitto di trasferimento fraudolento di valori, integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti. Con la conseguenza che, stante l’irrilevanza – ai fini della consumazione del reato – del persistere della situazione giuridica venuta ad esistenza in seguito al trasferimento dei beni, la fattispecie criminosa non è applicabile ai fatti commessi antecedentemente all’entrata in vigore della legge, in ossequio al principio di irretroattività, costituzionalmente garantito....

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