Testo del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268, recante: .
Gazzetta Ufficiale numero 223, 25 Settembre 2003 › Serie Generale
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Testo del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268, recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania».
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Riassunto
Testo del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2003, n. 268, recante:
Avvertenza
Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.Art. 1.Fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali 1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamita' naturali e dalle avversita' atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, ((ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4,)) sono autorizzati a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n.166; b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni. di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relative al Ministero delle politiche agricole...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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