Riassunto
2005/346/CE:Decisione della Commissione, del 14 luglio 2004, relativa ad un aiuto di Stato della Germania in favore di MobilCom AG [notificata con il numero C(2004) 2641] (1)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2004 relativa ad un aiuto di Stato della Germania in favore di MobilCom AG [notificata con il numero C(2004) 2641] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2005/346/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2), e viste le osservazioni trasmesse, considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 18 ottobre 2002, la Germania ha comunicato alla Commissione di aver concesso aiuti al salvataggio sotto forma di garanzia statale per un prestito di 50 milioni di EUR, concesso a MobilCom AG (in appresso 'MobilCom') dal Kreditanstalt für Wiederaufbau (in appresso 'KfW'), un istituto di credito a capitale pubblico. Il prestito era stato versato il 19 settembre 2002.(2) Con lettere del 21 ottobre 2002 e del 30 ottobre 2002, la Commissione ha richiesto alle autorità tedesche informazioni supplementari, che sono state trasmesse il 23 ottobre 2002, mediante lettere protocollate il 23 e 24 ottobre 2002, e con lettera del 5 novembre 2002, protocollata il 5 novembre 2002.(3) Con lettera del 27 novembre 2002, protocollata il 28 novembre 2002, la Germania ha comunicato di aver concesso un'altra garanzia in solido a copertura dell'80 % di un nuovo prestito di 112 milioni di EUR.Il 10 dicembre 2002 si è svolta una riunione tra i rappresentanti della Commissione e delle autorità tedesche.(4) Con lettera del 21 gennaio 2003, la Commissione ha notificato alla Germania la decisione di autorizzare la garanzia statale relativa al prestito di 50 milioni di EUR a titolo di aiuto al salvataggio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3).(5) Nella stessa lettera, la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di avviare, in relazione alla garanzia a copertura dell'80 % del prestito di 112 milioni di EUR, un procedimento formale, conformemente all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.(6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento, con l'invito alle parti interessate a presentare osservazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4).4.5.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116/55 (1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.(2) GU C 80 del 3.4.2003, pag. 5.(3 ) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.(4) Cfr. nota n. 2. (7) Con lettere del 24 febbraio 2003, protocollate il 25 e 26 febbraio 2003, la Germania ha inviato le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento da parte della Commissione.(8) Il 14 marzo 2003, le autorità tedesche hanno inviato alla Commissione una lettera, protocollata il 14 marzo 2003, in cui trasmettevano informazioni supplementari e rendevano nota l'intenzione di prorogare le due garanzie statali, concesse a MobilCom in relazione ai prestiti di 50 e 112 milioni di EUR, fino alla fine del 2007. Hanno inoltre fatto presente che del secondo prestito l'impresa ha percepito soltanto 88,3 milioni di EUR.(9) Con lettera del 10 aprile 2003, la Commissione ha invitato le autorità tedesche a trasmettere informazioni supplementari sulla proroga delle garanzie statali, che sono pervenute mediante lettera del 9 maggio 2003, protocollata il 12 maggio 2003.Ulteriori informazioni sono state successivamente inviate con lettera del 21 maggio 2003, protocollata il 21 maggio 2003.(10) Il 3 giugno 2003, MobilCom ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni in merito al procedimento mediante lettera protocollata il 4 giugno 2003.(11) Il 9 luglio 2003, la Commissione ha comunicato alla Germania l'intenzione di estendere il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, alla proroga fino alla fine del 2007 delle garanzie su prestiti che la Germania intendeva concedere.(12) La decisione della Commissione di estendere il procedimento, con l'invito alle parti interessate a presentare osservazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5).(13) Le osservazioni delle autorità tedesche in merito all'estensione del procedimento sono pervenute alla Commissione mediante lettera datata 1o settembre 2003 e protocollata il 2 settembre 2003. Il 9 settembre 2003, la Commissione ha inviato una lettera alla Germania sollecitando ulteriori informazioni, che sono state trasmesse con lettera del 23 settembre 2003, protocollat...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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