Regolamento (CE) n. 1666/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, che rettifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne

Riassunto


Regolamento (CE) n. 1666/2003 della Commissione, del 22 settembre 2003, che rettifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche e pesche noci e le prugne

DIRETTIVA 2003/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2 ), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3 ), considerando quanto segue:

(1) Un autentico mercato interno dei servizi finanziari è di fondamentale importanza per la crescita economica e per la creazione di posti di lavoro nella Comunità.

(2) Sono già stati compiuti notevoli progressi nell'instaurazione di tale mercato interno, consentendo alle istituzioni finanziarie di operare in altri Stati membri e garantendo un livello elevato di protezione degli utenti dei servizi finanziari.

(3) La comunicazione della Commissione dal titolo 'Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione' indica una serie di iniziative necessarie per completare il mercato interno dei servizi finanziari e il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha chiesto che questo piano d'azione sia realizzato entro il 2005.

(4) Il piano d'azione per i servizi finanziari indica, tra le priorità più urgenti, l'elaborazione di una direttiva sulla vigilanza prudenziale degli enti pensionistici aziendali o professionali, poiché si tratta di una categoria importante di istituzioni finanziarie chiamate a svolgere un ruolo essenziale ai fini dell'integrazione, dell'efficienza e della liquidità dei mercati finanziari, che tuttavia non rientrano in un quadro normativo coerente a livello europeo che consenta loro di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno.

(5) Dal momento che i regimi di sicurezza sociale sono sottoposti a una pressione sempre crescente, in futuro si farà sempre più ricorso a schemi pensionistici aziendali e professionali a integrazione dei regimi pubblici.

Occorre pertanto sviluppare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza dei regimi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento del modello sociale europeo.

(6) La presente direttiva rappresenta pertanto un primo passo nella direzione di un mercato interno degli schemi pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala europea. Basando l'investimento dei capitali sul principio della 'persona prudente' e permettendo agli enti di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.

(7) Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a permettere una gestione efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.

(8) La libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali...

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