Decisione della Commissione del 7 dicembre 2005 relativa allAiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics (n. C 53/2003 (ex NN 62/2003)) [notificata con il numero C(2005) 4447] (1)

DOUEIT, 28 Dicembre 2006Serie L

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Riassunto


Decisione della Commissione del 7 dicembre 2005 relativa allAiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics (n. C 53/2003 (ex NN 62/2003)) [notificata con il numero C(2005) 4447] (1)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2005 relativa all'Aiuto di Stato cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della ABX Logistics (n. C 53/2003 (ex NN 62/2003)) [notificata con il numero C(2005) 4447] (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/947/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste dette osservazioni, considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 28.11.2002, protocollata dalla Commissione il 29.11.2002 (n. DG Tren/A 71122), le autorità belghe hanno notificato l'aiuto al salvataggio a favore di ABX Logistics (filiali F, D, NL e gruppo). Questo aiuto (fascicolo n. 769/2002) è stato approvato con decisione della Commissione del 21.10.2003.

(2) Con lettera del 17.2.2003 (protocollata dalla Commissione alla stessa data col n. Tren A/13396), il Belgio ha notificato un piano di ristrutturazione a favore della società ABX Logistics. Mediante questa notifica e con altri elementi di informazione a sua disposizione, la Commissione è stata informata che il Belgio aveva dato esecuzione ad alcuni importi di fondi pubblici a favore di ABX Logistics oltre al piano di ristrutturazione, Con lettere del 7.5.2003 il Belgio ha comunicato informazioni complementari alla Commissione.

(3) Con lettera del 24.7.2003, (n. SG (2003) D/231003), la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(4) Previo accordo sull'eliminazione dei dati confidenziali, la decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2 ) .

La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito.

(5) Con lettera del 29.8.2003 (N. GAB Loyola de Palacio entrada n. 2805) le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni circa l'avvio del procedimento.

(6) La Commissione ha ricevuto in merito alcune osservazioni da parte dei terzi interessati che ha trasmesso al Belgio con lettera del 18.2.2004 (n. D (2004) 2823) offrendo la possibilità di inviare osservazioni, osservazioni che sono pervenute con lettera del 18.3.2004 (n. A/15992).

(7) Nel frattempo, le autorità belghe hanno apportato elementi complementari di informazione con lettere del 12.12.2003 (n. A/37839), del 19.12.2003 (n. A/38582) e del 12.11.2004 (n. A/35928) e hanno aggiornato il piano di ristrutturazione della società ABX, in particolare con lettere del 14.1.2005 (n. A/2010), del 24.2.2005 (n. A/4889) e del 14.3.2005 (n. A/6690). Informazioni complementari sono pervenute con lettere del 18.8.2005, del 31.8.2005, del 2.9.2005 e del 26.9.2005.

(8) Con lettera del 4.5.2005, la Commissione ha informato il Belgio della sua decisione di estendere il procedimento n.

C 53/03 ai nuovi elementi di informazione notificati. Dopo l'accordo sull'eliminazione dei dati confidenziali comunicato dalle autorità belghe, la decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3 ) . La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni in merito.

(9) La Commissione ha ricevuto in merito alcune osservazioni da parte delle autorità belghe e di terzi interessati. Ha trasmesso le osservazione dei terzi al Belgio con lettera del 18.7.2005 offrendo la possibilità esprimersi in merito e ha ricevuto i suoi commenti con lettera del 18.8.2005. A questa lettera sono seguire le lettere informative del 2.9.2005 e del 29.9.2005.

(10) Con lettera del 3.8.2005, dopo il termine stabilito per la presentazione di commenti circa l'estensione del procedimento di cui sopra, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una lettera di reclamo in merito alla vendita di ABX Logistics Worldwide. Con lettera del 19.8.2005 la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di trasmetterle il loro parere sui fatti esposti nella lettera delle autorità italiane. Le autorità belghe hanno risposto con lettera del 15.9.2005.

28.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 383/21 (1 ) GU C 9 del 14.1.2004, pag. 12.

(2 ) Cfr. nota a pié di pagina n. 1. (3 ) GU C 142 dell'11.6.2005, pag. 2.

(11) Infine le autorità belghe hanno fornito vari complementi di informazione nel corso del mese di novembre 2055, in particolare con lettera del 1o dicembre 2005 (no A/30862).

2. CONTESTO GENERALE DELLA RISTRUTTURAZIONE DI ABX 2.1. Le principali tappe del procedimento (12) Ad integrazione delle indicazioni più dettagliate fornite al momento dell'avvio del procedimento la Commissione ricorda brevemente che la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ha acquisito, ...

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