Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

DOUEIT, 18 Agosto 2003Serie L

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Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

18.8.2003 IT L 207/1Gazzetta ufficiale dell'Unione europea I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1435/2003 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo ha adottato il 13 aprile 1983 una risoluzione sulle cooperative nella Comunità europea (4), il 9 luglio 1987 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale(5), il 26 maggio 1989 una risoluzione sul ruolo delle donne nelle cooperative e nelle iniziative locali per l'occupazione (6), l'11 febbraio 1994 una risoluzione sul contributo delle cooperative allo sviluppo regionale (7) e il 18 settembre 1998 una risoluzione sul ruolo delle cooperative nella crescita dell'occupazione femminile(8).

(2) Il completamento del mercato interno e i miglioramenti che quest'ultimo apporta alla situazione economica e sociale nella Comunità rendono necessario non solo la rimozione degli ostacoli agli scambi ma altresì l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria. A tal fine è essenziale che tutte le imprese, le cui attività non siano limitate solo al soddisfacimento di (1) GU C 99 del 21.4.1992, pag. 17 e GU C 236 del 31.8.1993, pag. 17.

(2) GU C 42 del 15.2.1993, pag. 75 e parere reso il 14 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 223 del 31.8.1992, pag. 42.

(4) GU C 128 del 16.5.1983, pag. 51.

(5) GU C 246 del 14.9.1987, pag. 94.

(6) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 380.

(7) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 231.

(8) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 234.

esigenze locali, siano in grado di programmare e di effettuare la riorganizzazione delle loro attività su scala comunitaria.

(3) Il quadro giuridico entro cui le imprese dovrebbero esercitare le loro attività nella Comunità è ancora in gran parte basato sulle legislazioni nazionali e pertanto non corrisponde al contesto economico entro cui tali attività dovrebbero svilupparsi affinché siano raggiunti gli obiettivi di cui all'articolo 18 del trattato. Tale situazione ostacola in modo considerevole la creazione di gruppi costituiti da società di diversi Stati membri.

(4) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/ 2001 (9) che stabilisce la forma giuridica della Società europea (SE) secondo i principi generali previsti per le società per azioni. Questo non è uno strumento adeguato alle specificità delle cooperative.

(5) Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal regolamento (CEE) n. 2137/85 (10) permette sì alle imprese di promuovere in comune talune attività nel rispetto della loro autonomia, ma non per questo risponde alle esigenze specifiche della vita cooperativa.

(6) La Comunità, nell'intento di assicurare pari condizioni di concorrenza e contribuire al proprio sviluppo economico, dovrebbe dotare le cooperative, enti comunemente riconosciuti in tutti gli Stati membri, di strumenti giuridici adeguati e idonei a facilitare lo sviluppo delle loro attività transnazionali. Le Nazioni Unite hanno esortato tutti i governi a garantire un contesto favorevole, in cui le cooperative possono operare in condizioni di parità rispetto ad altre forme di imprese (11).

(9) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(10) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

(11) Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'88a sessione plenaria delle Nazioni Unite, 19 dicembre 2001 (A/RES/56/114).

L 207/2 IT 18.8.2003Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) Le cooperative sono innanzi tutto gruppi di persone o persone giuridiche disciplinati da principi di funzionamento particolari, diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici, tra cui il principio della struttura e del controllo democratici e la distribuzione degli utili netti d'esercizio su base equa.

(8) Detti principi particolari riguardano in particolare il principio della preminenza della persona che si riflette nelle norme specifiche riguardanti le condizioni di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci; esso si concreta nella regola 'una persona, un voto', nel senso che il diritto di voto è inerente alla persona; esso implica che i soci non possono esercitare diritti sugli attivi delle cooperative.

(9) Le cooperative hanno un capitale sociale e i loro soci possono essere sia persone sia imprese. I soci possono essere tutti, o in parte, clienti, dipendenti o fornitori.

Una cooperativa costituita da soci che sono a loro volta società cooperative è detta 'di secondo grado'. In taluni casi le cooperative possono anche ammettere come soci una determinata proporzione di soci sovventori non utilizzatori o di terzi che usufruiscono d...

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