LEGGE 3 marzo 2009 , n. 20 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d''America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d''intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di no...

Riassunto


Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

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LEGGE 3 marzo 2009 , n. 20 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d''America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d''intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di no...

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 marzo 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1907):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)

il 13 novembre 2008.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 dicembre 2008, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 9 dicembre 2008

ed il 15 gennaio 2009.

Esaminato in aula il 19 gennaio 2009 e approvato il 20

gennaio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1325):

Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 27 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a e 11a.

Esaminato dalla 3a commissione il 28 gennaio 2009 e l'11

febbraio 2009.

Esaminato in aula e approvato il 19 febbraio 2009.

Allegato

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO

DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN

MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE

EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Soggetti

1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente puo' assoggettare ad imposizione:

(a) i propri residenti (definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti);

e

(b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:

(a) i benefici concessi da uno ...

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