Decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa

DOUEIT, 28 Febbraio 2004Serie L

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Riassunto


Decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea) DECISIONE 2004/197/PESC DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2004 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che, entro il 2003, gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'Unione europea, di schierare nell'arco di 60 giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg.

(2) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano l'esigenza di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione europea.

(3) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'Unione europea dovrebbe acquisire la capacità flessibile di gestire il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'Unione europea.

(4) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato il documento 10155/02 relativo al finanziamento di operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

(5) Il trattato sull'Unione europea prevede, all'articolo 28, paragrafo 3, che gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.

(6) A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni di difesa, e la Danimarca non partecipa al finanziamento del meccanismo,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per:

a) 'Stati membri partecipanti': gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto la Danimarca;

b) 'Stati contributori': gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione militare in questione, in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l'Unione europea.

CAPO 1

MECCANISMO Articolo 2

Istituzione del mec...

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