Decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

DOUEIT, 23 Dicembre 2008Serie L

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Decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

DECISIONE 2008/975/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, particolare creando, entro il 1º marzo 2004, un mecca­nismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'UE.

(6) Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (1) (ATHENA). Tale decisione è stata in seguito modificata a più riprese. Il Consiglio ha dunque provveduto alla codificazione di detta decisione adottando il 14 maggio 2007 la decisione 2007/384/PESC (2).

(7) Il Comitato militare dell'UE ha definito dettagliatamente il concetto di risposta militare rapida dell'UE nella relazione del 3 marzo 2004. Ha successivamente definito il concetto di gruppi tattici dell'UE il 14 giugno 2004.

(8) Il 17 giugno 2004 il Consiglio europeo ha approvato una relazione sulla politica estera e di sicurezza comune (PESD) che sottolineava la necessità di proseguire i lavori concernenti le capacità di reazione rapida dell'UE in vista della costituzione di una capacità operativa iniziale all'inizio del 2005.

(9) Tenuto conto di tali sviluppi, il prefinanziamento delle operazioni militari dell'Unione europea dovrebbe essere migliorato. Il sistema di prefinanziamento è pertanto riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.

(10) Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l'articolo 28, paragrafo 3, del trattato.

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10-11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'UE, di schierare nell'arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Peter­sberg».

(2) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall'UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

(3) Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.

(4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione europea.

(5) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'UE dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessi­bile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in

(1) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

(2) GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

(11) L'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del trattato prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 23, ...

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