Analisi dei flussi documentali

Riassunto


4.1. Premessa -4.2. Analisi dei flussi del processo amministrativo di primo grado (TAR) -4.2.1. Processo amministrativo di primo grado: descrizione delle fasi -4.2.1.1. Premessa -4.3. Attività giurisdizionale del consiglio di stato -4.3.1. Processo dinanzi al consiglio di stato: descrizione delle fasi -4.4. Processo cautelare (tar e consiglio di stato) -4.5. Esecuzione del giudicato (tar e consiglio di stato) -4.6. Procedimento di ingiunzione e ordinanza provvisoriamente esecutiva per il pagamento di somme di denaro -4.7. Flusso documentale del processo amministrativo: quadro di sintesi -4.8 - Procedimento di ingiunzione ex capo I, titolo I, libro IV c.p.c. -4.8. Attività consultiva del consiglio di stato -4.8.1. Attività consultiva del consiglio di stato: descrizione delle fasi del procedimento di adozione dei pareri

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Riassunto


Analisi dei flussi documentali

4.1. Premessa

In questo capitolo vengono analizzati i flussi documentali del processo amministrativo (presso il TAR ed il CdS) e dell'attività consultiva del CdS.

Si tiene conto delle novità introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa". In allegato (All. 1) si riproduce il testo della legge insieme alla nuova versione delle norme che la legge n. 205 del 2000 ha modificato. La nuova legge determina novità rilevanti nel processo amministrativo; per quanto molte di queste siano frutto di precedenti orientamenti giurisprudenziali, più o meno consolidati, occorrerà attendere il primo periodo di applicazione delle nuove norme per poter valutare in maniera approfondita tutti gli effetti da esse prodotti sul flusso documentale.

L'analisi contenuta in questo capitolo è ripresa al successivo capitolo sesto, nel quale si individuano le esigenze informative dei vari profili professionali degli utenti coinvolti nel sistema informativo della Giustizia Amministrativa.

Nelle pagine che seguono i numeri e le lettere fra parentesi graffe in grassetto fanno riferimento ai diagrammi delle figure.

4.2. Analisi dei flussi del processo amministrativo di primo grado (TAR)

Il processo amministrativo è il giudizio che si svolge avanti ai giudici amministrativi e cioè al complesso costituito dai TAR, in primo grado, e dal CdS (e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana7), in secondo grado.

Caratteristica essenziale di questo giudizio è che una delle parti è sempre una pubblica amministrazione o comunque un soggetto "pubblico".

Nel processo amministrativo, di regola, si chiede l'annullamento (totale o parziale) di un atto amministrativo. In via generale, la giurisdizione dei giudici amministrativi è, dunque, una giurisdizione di legittimità8, relativa, cioè, alla conformità dell'atto amministrativo impugnato ai principi ed alle norme dell'ordinamento giuridico.

Nei casi tassativamente previsti dalla legge il giudice amministrativo esercita anche una giurisdizione di merito e una giurisdizione esclusiva.

In sede di giurisdizione di merito9, il giudice può sindacare la convenienza e l'opportunità dell'atto, cioè la conformità di esso ai principi e regole di buona amministrazione e può non solo annullare l'atto amministrativo ma anche sostituirgli totalmente o parzialmente un proprio atto.

In caso di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo si esercita, in deroga ai principi fondamentali di riparto delle giurisdizioni, anche su diritti soggettivi, non solo su interessi legittimi (l'interesse legittimo è la posizione propria dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione che ha una tutela ed un riconoscimento anche a livello costituzionale)10.

I TAR11 sono organi di giustizia amministrativa di primo grado.

È istituito un TAR per ciascuna regione, con sede nel capoluogo, e con circoscrizione sul territorio dell'intera regione. Alcuni TAR, oltre alla sede nel capoluogo, hanno una sezione staccata.

I TAR possono organizzarsi in sezioni, ciascuna delle quali composta da almeno cinque magistrati, con un proprio presidente; il presidente del tribunale presiede la prima sezione. I TAR e le sezioni pronunciano con l'intervento del presidente e di altri due componenti (collegio).

Il presidente del TAR all'inizio di ogni anno stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti. Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del TAR stabilisce la composizione di ciascuna sezio- ne; è il presidente di ciascuna sezione a fissare i calendari delle udienze e la composizione dei collegi.

4.2.1. Processo amministrativo di primo grado: descrizione delle fasi

4.2.1.1. Premessa

Nelle diverse fasi della sequenza formalizzata di attività che costituisce il processo (vedi Figura 4.1), sono coinvolti i seguenti Soggetti/Organi/Uffici.

Parti

a. Parti necessarie (quelle che obbligatoriamente devono essere a conoscenza della contestazione portata all'attenzione del giudice, affinché il giudizio possa regolarmente svolgersi):

- ricorrente;

- amministrazione che ha adottato l'atto impugnato (parte resistente pubblica);

- controinteressati (parte resistente privata).

b. Parti eventuali (soggetti che possono essere presenti nel giudizio in determinate situazioni, ma l'assenza dei quali non pregiudica la regolarità del processo):

- intervenienti (possono intervenire a sostegno delle ragioni del ricorrente o di chi si oppone all'annullamento dell'atto).

Le parti private possono essere sia perso...

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